Autore Topic: Tacere una colpa non è reato ( da parte di lei )  (Letto 1165 volte)

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Offline ilmarmocchio

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Tacere una colpa non è reato ( da parte di lei )
« il: Aprile 25, 2013, 22:34:31 pm »
http://www.sentenze-cassazione.com/separazione-non-costituisce-dolo-processuale-tacere-una-relazione-extraconiugale/


Separazione: non costituisce dolo processuale tacere una
relazione extraconiugale.
http://www.sentenz e- cassaz ione.com/separaz ione- non- costituisce- dolo- processuale- tacere- una- relaz ione- extraconiugale/
April 25, 2013
Avv. Giuseppe T ripodi
Sentenza Cassazione I Sezione Civile n. 5648/2012 : Separazione: Non è dolo processuale
tacere una relazione extraconiugale.
La Cassazione ha trattato recentemente un caso molto particolare. Un uomo ha scoperto
troppo tardi la relazione extraconiugale della ex moglie e, pertanto, considerando che la
circostanza del tradimento se scoperta prima avesse indirizzato il processo in una diversa
direzione, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato la separazione tra i
coniugi e l'importo del contributo da versare mensilmente in favore della donna.
Respinto il ricorso per revocazione all'uomo non resta che interpellare sul punto la Suprema
Corte di cassazione.
A trattare il caso è stata la I sezione Civile che, con la sentenza n. 5648/2012 ha respinto il
ricorso presentato dall'uomo precisando che «il dolo processuale di una delle parti in danno
dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 1,
c.p.c., in quanto consiste in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o
raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della
verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di
fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la
mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il
diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa
della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti
dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità».
In sostanza, la donna non era tenuta a riferire al giudice dell'esistenza di un nuovo compagno e
tale scelta di certo non configura alcuna ipotesi di dolo processuale.
Alt ri art icoli che pot rebbero int eressart i
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Scritto da Avv. Giuseppe Tripodi il 15:58. Registrato sotto , , , . Puoi seguire la discussione
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« Ultima modifica: Maggio 28, 2013, 17:39:45 pm da Cassiodoro »