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Cassazione, niente addebito per chi ha una relazione via web
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Corte di Cassazione . Sentenza n. 8929/2013
Corte di Cassazione . Sentenza n. 8929/2013
Cassazione, niente addebito per chi ha una relazione via web
Corte di Cassazione . Sentenza n. 8929/2013
Una sentenza molto particolare quella depositata ieri dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8929) in cui gli ermellini in materia di mantenimento hanno dovuto discutere di quanto avesse potuto incidere nel rapporto tra i coniugi, una relazione extraconiugale virtuale.
La singolare sentenza ha rigettato il ricorso presentato da parte di un uomo che voleva far ricadere sulla moglie il fallimento del matrimonio e ciò sulla base del fatto che, da oltre due anni, la donna intratteneva una "relazione" via internet con un uomo.
C'è da precisare che l'amante virtuale e la donna non risiedevano nella stessa località ma in due posti distinti.
Nelle prime due fasi processuali è il marito ad avere la meglio, infatti, il tribunale ha dato ragione all'uomo ma anche la Corte d'appello, in un certo qual modo, lo ha favorito.
I giudici di primo grado avevano deciso che gli assidui contatti via telematica e via telefonica protratti tra la moglie e l’amante configuravano una violazione dei doveri di fedeltà coniugale, anche se non vi erano stati consumati tra i due dei "reali" rapporti sessuali.
Anche in appello si confermava l'addebito nei confronti della donna ma, in questo caso, i giudici però avevano stabilito in capo al ricorrente l’onere economico di versamento nei confronti della ex di un assegno tarato sul tenore di vita tenuto durante il periodo coniugale.
La Cassazione però ribalta tutto. Secondo i giudici di Piazza Cavour la violazione degli obblighi coniugali va sanzionata soltanto nel caso in cui si configurino situazioni in cui “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’articolo 151 del Codice civile quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comportano comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.
Per la Cassazione dunque l'amore virtuale non è idoneo a far scattare l'addebito se resta collocato su un profilo di non pubblico dominio.
Una situazione a cui la Cassazione ha dato molta rilevanza è stato il fatto che tra i due "amanti" non vi fossero stati “congressi carnali” unita al fatto che la relazione non fosse stata portata a conoscenza di soggetti esterni.
In conclusione, per la Cassazione, l'amore platonico, virtuale, adulterio apparente etc. non sono punibili.