Signori, non vorrei essere allarmista, ma la situazione a mio avviso è molto molto più grave di quanto si possa immaginare. Ho letto il DDL di conversione del trattato di Istanbul, il DDL precedente in verità, non quello attuale che non sono riuscito ancora a reperire e mi si è gelato i sangue. Dietro quel trattato vi è di più, ma questo credo già lo immaginiate, che il millantato scopo di limitare gli episodi di violenza. Vi riporto i primi due articoli che ho letto:
"L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro per le pari opportunità promuovono l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato “Codice dei media per la promozione della soggettività femminile”, recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell’esercizio dell’attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile
Verrà istituita nelle scuole “l’educazione alla relazione”. Sarà promossa la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L’“educazione alla relazione” è rivolta a favorire il rapporto con l’altro ed è fondata su una cultura delle pari opportunità. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l’istituzione, nei Consigli d’istituto e nei Collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l’educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile.
Le conseguenze giuridiche dell’entrata in vigore di una legge del genere potete immaginarle da soli.
Quel trattato inoltre potrebbe essere potenzialmente idoneo anche a censurare il dissenso nei confronti di quelle logiche che su questo sito vengono contestate..
Il resto del DDL, visti i titoli non ho avuto neppure il coraggio di leggerlo.
I trattati internazionali possono essere conclusi o in forma solenne, dove la fase della firma è seguita da quella della ratifica quale strumento atto ad esprimere la volontà dello Stato a vincolarsi, o in forma semplificata, dove è sufficiente la firma ad obbligare lo Stato. Per il trattato di Istanbul è stato scelto il procedimento in forma solenne. Questa è una distinzione non da poco. Il procedimento in forma solenne, a differenza di quello in forma semplificata, prevede un’ulteriore fase dopo quella relativa alla firma del trattato, vale a dire appunto la ratifica dello stesso. La ratifica è sostanzialmente l’atto di diritto interno con cui lo Stato dichiara la sua volontà a considerare giuridicamente obbligatorio nei propri confronti il trattato che è stato sottoscritto dai plenipotenziari. La firma del trattato da parte del plenipotenziario non implica mai un obbligo di ratifica da parte dello Stato neppure quando i pieni poteri includono la promessa di ratificare. Lo Stato sarà, cioè, sempre libero di non dare seguito alla firma, di non ratificare e, quindi, di non divenire parte al trattato. Tuttavia dubito fortemente che il trattato non verrà ratificato, non essendoci in parlamento alcuna rappresentanza maschile. Gli uomini in parlamento saranno pure il 70% ma a tutti e 681 o quanti sono, di queste tematiche non gli frega assolutamente nulla.
Ad ogni modo io mio figlio in uno Stato come questo non ci penso neppure a farlo crescere. Pertanto sarò con voi fino a quando sistemerò le questioni lavorative poi vi saluto (o vi dò le condoglianze) e mi trasferirò in altro Stato.