Per favore metti il link su cui hai letto la notizia.
Sul giornale che ho letto, la relazione sul decreto è abbastanza strimizzita, e mette in rilievo solo l'equiparazione dei figli "legittimi" ed "illegittimi"...
http://www.lastampa.it/2013/07/12/italia/politica/si-del-governo-mai-piu-figli-di-serie-b-vi2sjtJrDy6zjBMxdmRZQO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/03/12/multimedia/italia/figli-legittimi-e-naturali-parola-all-esperto-Ty50Z2QiMPSuju2U7RxDNI/pagina.html
Da quel pocoche ho capito, si è intervenuti, ancora una volta dopo pochi anni, per l'equiparazione dei figli nati dentro o fuori dal matrimonio... spero si sia riusciti definitivamente a togliere tutti i privilegi concessi dal sistema patriarcale ai soli figli della moglie.
Però vengono inseriti tutti gli articoli per l'obbligo del mantenimento dei figli come nei casi di separazione o divorzio.
Vorrei leggere bene gli articoli del decreto in modo da verificare l'aggravio delle condizioni per il disconoscimento dei figli.
Vorrei maggiori informazioni
gente di poca fede... quasi quasi vado a scrivere su qualche sito femminista!!!
Ecco il link al decreto legislativo:
http://static.ilsole24ore.com/content/AltraDocumentazione/body/14100001-14200000/14104363.pdfEcco l'articolo incriminato:
ART. 18
(Modifiche all’articolo 244 del codice civile)
1.
L’articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
" ART. 244
(Termini dell’azione di disconoscimento)
L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere
proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del
figlio ovvero dal giorno in cui è
venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del
concepimento
.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno
della nascita quando egli si trovava al tempo di quest
a nel luogo in cui è nato il
figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio
della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha
avuto conoscenza
.
Se il marito non si trovava nel luogo in
cui è nato il figlio il giorno della nascita
il
termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del
ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di
non aver avuto notizia della na
scita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in
cui ne ha avuto notizia
.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque,
proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita
.
L’azione di disconoscimento della
paternità può essere proposta dal figlio che ha
raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio
.
L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del figl
io minore che ha compiuto i
quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti
di figlio di età inferiore.”
.