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la cassazione smentisce se stessa. a favore di chi ?
ilmarmocchio:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14004.asp
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 17991 del 24 Luglio 2013. E' corretto addebitare al coniuge fedifrago la separazione, anche se già da tempo i rapporti tra i due coniugi era logorato. Lo ha stabilito la Cassazione Civile, respingendo per manifesta infondatezza il ricorso in oggetto e confermando le statuizioni del giudice d'Appello. L'atto di tradimento sarebbe infatti valutato dal giudice del merito come l'atto supremo che ha comportato inevitabilmente la rottura del rapporto di fiducia reciproca tra i due coniugi, all'epoca separati in casa.
Nel caso di specie però! fa notare la Suprema Corte, "il tradimento sarebbe stato l'epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso".
Impugnando la sentenza di secondo grado, confermante l'addebito di un assegno periodico di mantenimento a favore della moglie a carico del marito, il ricorrente aveva dedotto violazione di legge laddove al contrario, secondo la Cassazione, il giudice del merito avrebbe correttamente applicato le norme di cui agli artt. 2697 e 156 cod. civ., la prima relativamente alla produzione delle prove a sostegno dell'adulterio (il comportamento del marito avrebbe "mantenuto condotte lesive dell'onore e dell'integrità fisica della consorte") e la seconda relativamente ai criteri utilizzati per l'imputazione e la determinazione dell'importo dell'assegno periodico addebitato all'ex marito nei confronti dell'ex moglie. Il comportamento del marito, compiutamente documentato, unitamente alle sensibili differenze di reddito intercorrenti tra i due sono stati considerati dai giudici di primo e secondo grado elementi sufficienti ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito.
Fonte: Cassazione: si può addebitare la separazione al coniuge che tradisce anche se rapporto era già in crisi
(StudioCataldi.it)
Apprendiamo inoltre che le sensibili differenze di reddito intercorrenti tra i due costituiscono colpevolezza.
Ah, che magistratura abbiamo in itaGlia
zagaro:
a prescindere dalla causa in se, uno degli errori che compie l'uomo della strada nel giudicare questo tipo di cause è che il giudice agisca secondo una qualche moralità. e ciò è sbagliato, perchè per come è strutturato il nostro corpus normativo, o se preferite l'interprete normativo, il giudice può giudicare solo su come è stato accumulato un patrimonio e su come è possibile dividerlo. l'atto di tradimento non è il riconoscimento delle qualità personali (e queste non sono indagabili) ma è solamente l'atto che fornisce al giudice un input per procedere ad una decisione ul patrimonio familiare.
Brutale:
--- Citazione ---"mantenuto condotte lesive dell'onore e dell'integrità fisica della consorte"
--- Termina citazione ---
--- Citazione ---L'atto di tradimento sarebbe infatti valutato dal giudice del merito come l'atto supremo che ha comportato inevitabilmente la rottura del rapporto di fiducia reciproca tra i due coniugi, all'epoca separati in casa.
--- Termina citazione ---
--- Citazione ---Cassazione: si può addebitare la separazione al coniuge che tradisce anche se rapporto era già in crisi
--- Termina citazione ---
a proposito di condotte lesive dell'onore, dell'integrità fisica del consorte e di relazioni fedifraghe iniziate quando ormai il matrimonio era in crisi più altre puttanate assortite:
http://www.questionemaschile.org/forum/index.php?topic=8100.0
se a me, e dio me ne scampi (ma non solo a me, lo dico anche per il bene del mio prossimo...), succedesse una cosa simile, per me la parola del giudice varrebbe quanto una scoreggia... io continuerei a fare sempre di testa mia
zagaro:
è meglio ragionare con la testa e NON con il testosterone.
noi non sappiamo cosa è avvenuto in quella coppia, sappiamo un qualcosa della sentenza, ma non tutta la sentenza.
prima di partire lancia in resta alla Lancillotto sarebbe cosa giusta accertarsi prima dei fatti e delle norme che regolano quei fatti
dimitri:
--- Citazione da: zagaro - Agosto 21, 2013, 12:49:04 pm ---è meglio ragionare con la testa e NON con il testosterone.
noi non sappiamo cosa è avvenuto in quella coppia, sappiamo un qualcosa della sentenza, ma non tutta la sentenza.
prima di partire lancia in resta alla Lancillotto sarebbe cosa giusta accertarsi prima dei fatti e delle norme che regolano quei fatti
--- Termina citazione ---
Questo è condivisibile. Tuttavia la questione è un po' più complessa di così.
La stessa norma può essere soggetta a 100 interpretazioni diverse, anche in antitesi tra loro. Inoltre lo stesso fatto può essere ricondotto nell'ambito di molteplici fattispecie giuridiche. La sensazione che si percepisce è che molti giudici pare tendino a dare interpretazioni differenti del diritto a seconda che quel determinato comportamento sia stato adottato da un uomo o da una donna.
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