http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13998.aspdi Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile,
sezione terza, sentenza n. 17941 del 24 Luglio
2013. I proprietari di un immobile, ex suoceri della
ricorrente, propongono in primo grado azione volta
al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento
del danno da parte della ex nuora, occupante
l'immobile concesso in comodato al figlio a
seguito del matrimonio al fine di ospitare la di lui famiglia. L'ex moglie resiste
formulando domanda riconvenzionale volta al recupero delle spese straordinarie da lei
sostenute a miglioramento del cespite oggetto di disputa. Il Tribunale ha accolto la
domanda dei proprietari e condannato la ricorrente al rilascio dell'immobile (verificata
l'estinzione del rapporto di comodato per il venir meno del presupposto
fondamentale: la convivenza con l'ex marito) ed al risarcimento del danno. Anche il
giudice d'appello, esclusa la circostanza che la detenzione della ricorrente potesse
essersi trasformata in possesso, conferma la sentenza di primo grado. L'interessata
ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge poiché il giudice del merito non
avrebbe tenuto conto del fatto che del contratto di comodato la ricorrente non era a
conoscenza.
La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato. Infatti, "il comodatario che, al fine di
utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria)
può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel
suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal
comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da
parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli
articoli 1150 e 936 Cc". Di conseguenza, venendo meno la causa della concessione
dell'immobile in comodato, l'ex moglie è a tutti gli effetti occupante abusiva, tenuta,
oltre che a rilasciare l'immobile ed a sopportare l'esborso per le opere edilizie eseguite,
a risarcire i legittimi proprietari