Fonte :
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-quando-lideologiaprevalesul-diritto-8145.htmQuando l'ideologia prevale sul diritto
di Alfredo Mantovano09-01-2014 AA+A++
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C’è una bella dose di ideologia a fondamento della sentenza con la quale il 7 gennaio la Cedu – la Corte europea dei diritti dell’uomo – ha dato torto all’Italia nella controversia sul cognome dei figli avviata dai coniugi Cusan e Fazzo. E, come sempre accade quando l’ideologia prevale sul diritto, chi ne fa le spese è la coerenza; la coerenza quanto al merito del provvedimento, alle conseguenze sull’ordinamento, ai commenti formulati.
Non va trascurato, in premessa, che l’ordinamento italiano permette, quando sono noti e certi entrambi i genitori, di attribuire al figlio il cognome di entrambi. In applicazione di tale disciplina, come è ricordato al § 22 della stessa sentenza Cedu del 7 gennaio, il prefetto di Milano, competente per territorio, nel dicembre 2012 aveva autorizzato i ricorrenti ad adoperare per i loro figli il doppio cognome. Tutto risolto, quindi? Neanche per sogno: l’oggetto del contendere è stata la volontà del padre e della madre di attribuire ai loro figli non il cognome di entrambi, bensì esclusivamente quello della madre. Se il problema fosse stato – come da echi mediatici – garantire la parità tra i coniugi, la Corte avrebbe potuto auspicare una procedura più snella, senza necessità di un provvedimento del prefetto.
Ma evidentemente non era così. La Cedu ha richiamato due norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo a sostegno della propria decisione: l’articolo 14, che vieta le discriminazioni – in tal caso fondate sul sesso –, e l’articolo 8, che vieta l’ingerenza dell’autorità pubblica nelle decisioni che appartengono alla sfera privata della famiglia. Nel caso concreto, la discriminazione è consistita, secondo la Corte, nell’essersi lo Stato italiano intromesso nella scelta del cognome dei figli, che appartiene alla libertà dei coniugi. La Corte ha conferito quindi una prospettiva privatistica a quel dato individuante e nominalmente unificante una famiglia e chi ne fa parte, rappresentato dal cognome: e ha negato a esso qualsiasi pur tenue rilievo pubblicistico.
Peccato che un simile orientamento non valga sempre: non si ha notizia di un intervento della Corte di fronte all’ingerenza di alcuni Tribunali italiani e di taluni Tribunali per i minorenni – una ingerenza effettiva, concreta, materiale – in tema di idoneità all’adozione, o di riconosciuta inadeguatezza a svolgere il ruolo di genitori. Si provi a leggere le motivazioni di certi provvedimenti con i quali i figli vengono sottratti a chi li ha generati, o non sono dati a chi li ha chiesti in adozione, e a cogliere i parametri di riferimento di tali decisioni, che troppo spesso corrispondono alle opinioni di chi le prepara – gli assistenti sociali – o di chi le assume – i giudici minorili –, piuttosto che a norme oggettive: qui vi è o non vi è ingerenza nelle scelte familiari, provocata da pregiudizi di ordine in senso lato culturale? Qui la dimensione privatizzante cede il passo a un pesante condizionamento pubblico. Proprio perché in mezzo vi è l’ideologia, il richiamo privatistico appare più propriamente individualistico e, volendo adoperare i termini corretti, veterofemminista: il figlio – come l’utero del post 68 – è mio e lo gestisco io, fin dall’attribuzione del cognome. L’uomo è qualcosa di così secondario da non poter lasciare traccia, mentre la nominale unità familiare è un orpello della tradizione, in quanto tale da cancellare. La carica simbolica della sentenza del 7 gennaio è esattamente questa.
Vi è pure un profilo pratico. Nel lungo iter giudiziario che li ha portati fino alla Cedu, i coniugi Cusan e Fazzo hanno agito di comune accordo. Il principio affermato dalla sentenza non presuppone però sempre e comunque unità di vedute fra padre e madre. Ergo, la sentenza ha introdotto una nuova occasione di contenzioso che non semplificherà i rapporti all’interno delle famiglie; è vero che la serenità o la crisi in una famiglia dipende da questioni più importanti ma, avendo qualche anno fa assistito personalmente alla separazione di una coppia di amici per un litigio sul nome da dare al loro figlio, mi domando se sia il caso di aggiungere qualche pretesto in più. E comunque quando sorge disaccordo sul cognome e si ricorre al giudice, non si giunge a un risultato opposto a quello affermato dalla Corte? Il giudice, decidendo quale dovrà essere il cognome, eserciterà una ingerenza nella vita familiare! Senza dire che, raggiunta la maggiore età, lo stesso figlio potrà a sua volta scegliere per sé il cognome che più gli aggrada, modificando la decisione dei genitori: perché negarglielo? Se fra i criteri ispiratori della Corte vi è la non discriminazione, vogliamo introdurre una discriminazione per età proprio nei confronti del titolare del cognome?
Un’ultima considerazione, sempre all’insegna della coerenza. Nel giudizio davanti alla Cedu, lo Stato italiano si è costituito e ha difeso il nostro ordinamento, opponendosi alle richieste dei ricorrenti; lo ha fatto su precisa indicazione del governo, all’inizio del 2013, con una articolata esposizione delle ragioni contrarie al ricorso presentato. La posizione del governo italiano in questa controversia è stata peraltro condivisa dal giudice della Corte Dragoljub Popovic, che ha votato contro la sentenza e ha redatto una dissenting opinion. Peccato che il Presidente del Consiglio abbia commentato la sentenza col seguente tweet: “La corte di Strasburgo ha ragione. Adeguare in Italia le norme sul cognome dei nuovi nati è un obbligo”. Scusi Presidente Letta, ma se questo è il suo pensiero, perché il governo da lei guidato, e anche il precedente, hanno così motivatamente – e, a mio avviso, giustamente – resistito al ricorso Cusan-Fazzo?