Oggi sul Gazzettino, parte nazionale, la notizia che tra qualche giorno alla S.Benedetto ai lavoratori verrà fatto firmare un codice anti-molestie, il quale tra l'altro prevede che chi assiste ad una molestia sessuale e non denuncia, venga considerato alla stregua del molestatore.
Di seguioto riporto la mia lettera al direttore del Gazzettino, lettera che
ovviamente verrà cestinata come tutte le altre...
egregio direttore
ho letto oggi sul suo giornale che la S.Benedetto sarebbe sul punto di introdurre in azienda un codice anti-molestie (sessuali) il quale prevede che chi non denuncia un episodio di molestie di cui è testimone venga considerato colpevole al pare del molestatore. Dopo aver letto tale notizia l'ho riletta perchè credevo di aver letto male, poi l'ho riletta perchè nel tono del giornalista non avevo colto alcuno scandalo.
Spero di aver letto male e che nel codice anti-molestie della S.Benedetto tale norma, degna della Gestapo e del KGB all'apice del loro proprio successo, non ci sia o non sia così com'è riportata.
Se tale norma c'è, spero che i dipendenti non firmino tale codice, nonostante le pressioni e le minacce di cui verranno sicuramente fatti oggetto. Se i lavoratori firmeranno, spero che intervenga la magistratura.
Ma si rende conto? un reato come le molestie sessuali, di per sè estremamente sfumato nei contorni e nelle definizioni, soggetto a denuncia obbligatoria da parte di "sospetti testimoni"? I quali quindi potrebbero trovarsi a dover dimostrare in tribunale di non aver visto o di non aver interpretato?
Anzitutto che cosa è "sessuale"? Un tocco, uno sguardo, una parola? Un tempo almeno c'era la discriminante del sesso: gli uomini molestavano le donne. Oggi cinema e TV ci mostrano che le molestie sono in ogni possibile direzione: uomini verso donne, donne verso uomini, uomini verso uomini e donne verso donne!
E poi cos'è molesto? È molesto ciò che la vittima percepisce come non gradito. Ma c'è una misura esatta di questa percezione? È sgradito colui che esprime a voce alta i propri apprezzamenti sul fisico di una passante, o colui che NON li esprime?
In questo terreno informe e scivoloso, si vuole condannare colui che NON denuncia! Ciò significa che colui il quale assistesse ad una sospetta molestia dovrebbe correre a denunciarla prima ancora della sospetta vittima, in quanto se quest'ultima denunciasse prima del testimone, questi sarebbe passibile di denuncia per "omessa denuncia"!
Caro direttore, spero davvero di aver letto male!
Cosimo Tomaselli
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