http://www.studiocataldi.it/articoli/22416-separazione-il-marito-che-abita-nella-casa-familiare-paga-un-assegno-piu-alto-alla-ex.aspSe la coppia si separa, e non ci sono figli minori, va confermato l'assegno di mantenimento variabile da corrispondere al coniuge debole se l'altro occupa la ex casa familiare in comproprietà.
Lo ha stabilito il Tribunale di Como, nella sentenza della sezione civile (presidente ed estensore Donatella Montanari) che, verificata la situazione di vantaggio del coniuge che occupa l'abitazione, ha ritenuto di dover prescrivere una compensazione, aumentando il contributo a suo carico nei confronti del partner. Il mantenimento più alto si ridurrà, precisa il Tribunale, quando e se l'ex rilascerà l'immobile.
Il contributo di mantenimento fissato dal giudice nei confronti del marito occupante è di 500 euro da corrispondere alla moglie ogni mese, che potrà scendere a 250 euro quando costui abbandonerà l'ex abitazione familiare. Situazione che non viene modificata dalla presenza dei figli, poichè non minorenni, anzi, maggiorenni e anche autosufficienti dal punto di vista economico.
Il giudice precisa che l'abitazione, inoltre, non costituisce una misura assistenziale, quindi va escluso che possa essere disposta a favore del coniuge più debole quasi come rappresentante una componente dell'assegno economico, un assunto confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciononostante, non può negarsi che il godimenti dell'immobile rappresenta per il marito, il coniuge più abbiente tra i due, una valenza economica che lo avvantaggia, mentre la moglie è costretta a cercare un'altra sistemazione, a pagamento o presso i parenti.
Il giudice della separazione, nella determinazione del contributo economico al coniuge sfavorito ex art. 156, comma 2, c.c., non deve fare riferimento al mero squilibrio dei redditi tra le parti, ma deve considerare anche le circostanze del caso concreto: nella determinazione dell'ammontare dell'assegno, pertanto, deve essere computato il vantaggio del marito rappresentato dall'occupazione abitativa. Questo, infatti, potrebbe restarvi a tempo indeterminato anche non avendo titolo all'assegnazione, evitando che venga definito il rapporto di comproprietà del bene.
Non gli resta che pagare un assegno maggiorato, condizionato alla sua permanenza in casa, e anche le spese di lite.