Difficile da dire, dato che il livello maschiofobo dei cassatori e' sempre piuttsosto alto.
Io ho potuto postare solo gli "abstacts" perche' solo solo registratoi e non abbonato a
www.cassazione.net, quindi ci sarebbe da leggere le motivazioni delle sentenze. pero' siamo sempre li' : le sentenze vanno contro l'uomo nella sostanza, che viene poi legittimata da sofismi di varia natura
Ecco qualcosa d'altro
Quando sono entrambi i coniugi a violare i doveri che discendono dal matrimonio il fatto che uno dei due abbia tradito non giustifica di per sè la pronuncia di addebito della separazione. Lo afferma la Corte di Cassazione chiarendo che il giudice di merito deve pur sempre procedere ad un raffronto dei comportamenti tenuti da entrambe le parti. Solo questo confronto consente infatti di di stabilire quale delle condotte abbia avuto incidenza nel determinare la crisi coniugale. Secondo i giudici del Palazzaccio (sentenza 6697/2009) sussiste un "potere-dovere del giudice del merito di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza". Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una ex moglie a cui i giudici di merito avevano attribuito la colpa della separazione in relazione ad un unico ed isolato episodio di tradimento senza considerare i comportamenti del marito che aveva nascosto per ben due anni alla moglie la sua incapacità di procreare.
(Data: 23/11/2009 9.02.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Denuncia la moglie che la figlia trova con
l’amante
20 aprile 2010
L’accusa era infamante: corruzione di minorenne per aver compiuto con il suo compagno
atti sessuali in presenza della figlia minore di quattordici anni al fine di farla assistere. Un
reato di particolare gravità che avrebbe potuto costarle una pesante condanna. Ieri
l’incubo di Giuseppina N. cinquantenne residente in un quartiere del levante cittadino è
finito e lei ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il suo avvocato Paolo Tarchi è riuscito ad
evitarle la condanna nonostante il pubblico ministero avesse chiesto per lei un anno di
reclusione.
La vicenda risale a qualche anno fa e a raccontare alla sorella di venti anni più grande, di
aver visto la mamma assieme a un extracomunitario fu la figlia che all’epoca aveva solo
tredici anni. La sorella si rivolse al papà che all’epoca era ancora sposato con Giuseppina
che formalizzò l'accusa nei confronti della moglie che non molto tempo dopo pare sia
diventata ex moglie.
Per comprendere cosa fosse realmente successo all’interno dell’abitazione c’era solo un
testimone e dunque con tutte le precauzioni del caso e il tatto necessario la figlia della
donna è stata chiamata sul banco dei testimoni a raccontare cosa avesse visto il giorno in
cui sorprese la mamma tra le braccia del giovane extracomunitario. Evitando per quanto
possibile e dettagli più scabrosi si è riusciti a ricostruire quando avvenuto nell’nel corso di
quell’unico episodio. Per il pubblico ministero ce n’era abbastanza per confermare
l’accusa e per comminare all’imputata una condanna a un anno di reclusione. Di diverso
parere l’avvocato Paolo Tarchi che ha smontato il castello accusatorio.soffermandosi sulla
definizione di atti sessuali richiamando una corposa giurisprudenza che definisce atto
sessuale un’attività fisica che coinvolga in qualche modo concretamente gli organi
sessuali. Il giudice ha accolto le sue tesi e assolto l’imputata
(il secolo XIX )
p.s. ma non s'era detto che c'era violenza ssessuale anche SENZA rapporto sessuale ?
E i baci violenti in zone non erogene ?
Ora invece ci vogliono gli organi sessuali ?
Boh