Con riferimento ai figli naturali nati fuori dal matrimonio, l’esercizio della
potestà genitoriale è regolato dall’art. 317 bis c.c. e l’intervento dell’autorità
giudiziaria per l’eventuale regolamentazione è rimesso, in base all’art. 38 d.att.
c.c. (non abrogato), alla competenza esclusiva del tribunale per i minorenni
secondo le forme dei procedimenti camerali. La nuova disciplina dell’affido
condiviso (L.54/2006) non ha quindi inciso sul riparto delle competenze tra
tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.
Inoltre il fatto che il giudice, chiamato a decidere sull’affidamento condiviso,
debba contestualmente fissare anche “la misura e modo con cui ciascuno dei
genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed
all’educazione dei figli” e che l’art. 155, co.2, c.c., applicabile alle unioni di
fatto in crisi, preveda l’adozione di “ogni altro provvedimento relativo alla
prole”, fa ritenere che anche le determinazioni di ordine economico dovranno
essere adottate dal giudice minorile nell’ambito dei rapporti di sua
competenza.
E' quanto precisato dalla Sezione IV del Tribunale di Monza con la sentenza del
29 giugno 2006.
(Altalex, 25 luglio 2006. Nota a cura dell'Avv. Barbara Masserelli -
www.monzacameracivile.it. Cfr. eBook L'affido condiviso di Maria Elena
Bagnato)
| affido | legge | potestà genitoriale | tribunale
affidamento condiviso | affidamento dei figli |
| minorenni
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MASTER NUOVI PROFILI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
PADOVA, dal 22 ottobre - 10 dicembre 2010
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