adesso non è che voglio fare l'interprete di Lucia eh.. ma siccome Lucia mi sembra una ragazza tranquilla, interessata a discutere ci provo: forse Lucia vuol dire che è inequivocabile che la decisione di abortire può essere presa (nel passato anche, quando non c'era la legislazione di legalizzazione dell'aborto) su pressione dell'uomo.
Per ricapitolare:
oggi con la legge: totale diritto di decidere alla madre
1) tenere il bambino e agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della paternità
2) abortire
3) dare il bimbo in adozione con la legge madre segreta
Tutto legale.
Ora, prima del 1978 l'aborto non era legale (sappiamo che la
ratio principale della legge è stata quella di evitare gli aborti clandestini), quindi l'aborto era un reato punibile con la detenzione, a carico del medico /ostetrico/a/persona qualsiasi che procurasse l'aborto e a carico della madre.
Quindi in quel caso per riprendere la classificazione de ilmarmocchio più su
ci sono casi in cui a voler l'aborto sono tutti e 2.
casi in cui lo vuole la donna
casi in cui lo vuole l'uomo.
Nei casi in cui l'aborto l'avesse voluto l'uomo o tutt'e due mi sono chiesta se l'uomo non era considerato responsabile nè avrebbe avuto alcuna conseguenza nella situazione ante-194.
E sono andata a vedere.
E parrebbe di sì.
Comunque sia anche la situazione legislativa precedente mi sembra prevedesse anche una punizione per l'uomo, personalmente credo che fosse messo in questa casistica: istigazione all'aborto. Non ne sono sicura ovviamente, ma credo sia ragionevole supporre che in caso di testimonianza di pressioni o addirittura di pagamento della somma per andare ad abortire clandestinamente l'uomo venisse denunciato sulla base dell'ultimo comma.
http://it.wikipedia.org/wiki/Legislazioni_sull%27abortoPrima del 1978, l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978). In particolare:
causare l'aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545),
causare l'aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto che alla donna stessa (art. 546),
procurarsi l'aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547).
istigare all'aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 548).