Autore Topic: e-mail da "Figli per sempre" - Italia dei valori boicotta l'affido condiviso?  (Letto 2632 volte)

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Ho ricevuto la mail dell'associazione "Figli per sempre" che riporto in calce.
Allude ad una ostilità che Italia Dei Valori manifesterebbe nei confronti della legge sull'affido condiviso.
C'è anche un link sul sito "diritto e minori" cui vi rimando per ulteriori dettagli.
Questa mattina ho scritto una Email all'On. Di Pietro per chiedere spiegazioni.
Ho notato che da qualche anno il sito di IDV aveva aperto una sezione "per sole donne", con moderazione severissima e solita censura antimaschile.
Non era un buon segno e bisognava immaginarlo che prima o poi la deriva femminista avrebbe fatto uscire di strada uno dei pochi movimenti politici cha aveva dato l'impressione di voler tutelare i padri separati. Però, si sa come vanno queste cose... Non vorrei che si tratti della solita strumentalizzazione politica. Suggerirei di studiare il caso insieme. Vi va?


DURISSIMO ATTACCO DI ITALIA DEI VALORI ALLA RIFORMA DELL’AFFIDO CONDIVISO. http://www.dirittoeminori.com/pages/politici-idv-contro-riforma-affido-condiviso/  Su Facebook (vedi figure sotto) monta la protesta e si moltiplicano gli inviti a non votare il partito di Di Pietro, l’unico (su un tema invece trasversale a tutti gli altri partiti) più volte ostile al ddl 957. Invitiamo i simpatizzanti a spedire una mail di protesta a:

idv_segreteria@senato.it

idv_legislativo@senato.it

felice.belisario@senato.it

patrizia.bugnano@senato.it (colei che segue materialmente la materia)
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La Grande Armata femminista in guerra contro il diritto dei bambini alla bigenitorialità
Posted on 9 giugno 2012 by Corrispondente
Calunnie, diffamazioni, disinformazione, mistificazione, terrorismo… su Radio Radicale vengono discussi i metodi usati per opporsi alla riforma dell’affido condiviso.  Marino Maglietta, padre della disapplicata legge sull’affido condiviso del 2006, dice

“Sono molto preoccupato per il clima da guerre di religione…  un’altra diffamazione, veramente ci sarebbero elementi da querela, è sostenere che l’affidamento condiviso è una iniziativa maschilista … che sanzionare le manipolazioni vuol dire consegnare i figli ai pedofili…   sono delle aberrazioni non so fino a che punto ingenue…

Noi invitiamo sempre chi la pensa diversamente, a me non mi invitano nemmeno quando fanno un convegno a Firenze, siamo tornati ai tempi di Stalin dove l’avversario non deve parlare»

Alessio Cardinale di ADIANTUM aggiunge

“Giornali che dovrebbero essere seri, da Repubblica e Manifesto per esempio, ospitino senza possibilità di contraddittorio commenti da gente discutibile …  ”.

Il loro voler dialogare costruttivamente con tutti era utopistico.

Welcome to the West.

Le associazioni che aiutano le donne criminali a sottrarre ed alienare i bambini con false accuse MAI accetteranno che i bambini vengano protetti dall’alienazione genitoriale.  MAI accetteranno un vero affido condiviso, perché il loro scopo è privare gli uomini ed i bambini dei loro diritti umani.

Andare contro il femminismo è pericoloso, ma necessario e giusto per il bene dei bambini.

Quando farlo è ora: le femministe parlano preoccupate del fenomeno del “backlash americano”, dove ormai le politiche femministe incontrano un giustificato e diffuso sentimento di diffidenza, ostilità, repulsione, dove è stato coniato il termine “feminazi” o “nazi-femminismo”.

Come farlo è parlare direttamente con le donne e le mamme vere, che sono in grande maggioranza a favore dell’affido condiviso, che capiscono che i figli hanno bisogno di entrambi i genitori, che trasecolano quando sentono il lesbicume femminista che dice che bisogna togliere ai bambini il loro papà con accuse di violenza.

Bisogna dire chiaramente: chi è contro all’affido condiviso è brutta, acida, lesbica, querulomane, femminista, comunista, pelosa, cagna rabbiosa che usa il titolo di avvocata per sfogare l’odio contro gli uomini ed i bambini.   Chi costruisce la calunnia di genere stereotipando gli uomini come violenti e pedofili commissionando false statistiche ad orologeria non potrà poi lamentarsi degli stereotipi sulle femministe.

Bisogna dire chiaramente ai papà che soffrono lontano dai figli, che si suicidano, che ogni tanto esplodono in gesti violenti: sono le femministe che vogliono tenervi lontano dai figli, che vogliono impedire il vero affido condiviso, leggete cosa scrivono.  Nomi, cognomi, indirizzi.

Bisogna dire chiaramente ai lavoratori che mangiano alla mensa della Caritas e affollano i dormitori per papà separati perché una sentenza di separazione femminista li ha privati dei loro diritti umani: tutto questo non è giusto, la sinistra vi ha traditi ed è ormai inquinata da femministe che vi odiano solo perché siete uomini.



C’è da sporcarsi le mani?  Le femministe diffamano e calunniano chi osa contraddirle?  Pazienza.  Un papà che combatte per i figli non si tira indietro.

AGGIORNAMENTO  25/6/2012.  Il giornale “Repubblica” non ha pubblicato questa lettera di risposta del prof. Maglietta:

Bizzarre strategie di “difesa” della legge 54 da parte di chi nel 2006 non la voleva assolutamente

Come estensore del ddl 957 di cui si occupa Repubblica.it del 12/6 chiedo ospitalità per alcune precisazioni.

L’affidamento condiviso ha notoriamente molto faticato a divenire legge dello stato, tenacemente avversato per anni da una parte dell’avvocatura e della magistratura. La prima verosimilmente nel timore che un modello non discriminatorio di affidamento, per giunta accompagnato da una incrementata pratica della mediazione familiare, potesse ridurre sensibilmente il contenzioso; la seconda nella fondata convinzione che accrescere nei cittadini la certezza dei diritti mediante il riconoscimento di principi rigorosamente definiti avrebbe parallelamente diminuito il proprio potere discrezionale.  Una ostilità che si è non sorprendentemente placata nel momento in cui, attraverso l’invenzione giurisprudenziale del genitore “collocatario”, che conserva come il vecchio “affidatario” il monopolio del rapporto con i figli e riceve dall’altro il denaro per prendersene esclusiva cura, si è riusciti a vanificare la riforma lasciando tutto come prima. Ecco perché quando i fautori di una vera doppia genitorialità sono tornati in Parlamento per realizzarla gli stessi avversari del 2006 sono diventati i principali difensori del testo in vigore. Né a tale scopo si è guardato per il sottile. La tecnica è stata principalmente quella di perdere tempo, accompagnata da critiche alla nuova proposta del tutto prive di fondamento. Così il “doppio domicilio” è divenuto scandalisticamente “doppia residenza”, la necessità di informarsi sulla mediazione è diventato “mediazione obbligatoria”, ricollocare l’interesse del minore in modo da riferirlo alle decisioni che non riguardano i suoi indisponibili diritti è fatto passare per “cancellazione dell’interesse”. E così via. E’ in questo preoccupante contesto che arriva la “denuncia” di Pangea di cui Repubblica del 12/6.

Sorvoliamo su sviste come la confusione tra disegni di legge e decreti-legge o tra affidamento congiunto e condiviso. Apprendiamo con soddisfazione che l’ONU invia  “una serie di segnalazioni alle istituzioni italiane in riferimento alla legge sull’affido condiviso”. Evidentemente ha già risolto i problemi della Siria. Resta il fatto che gli estensori del messaggio a Repubblica si dimostrano pesantemente disinformati. La mediazione familiare conserva, come in tutti i testi da me compilati, una obbligatorietà relativa alla sola informazione. Il genitore che ha subito violenza, d’altra parte, dovrà solo far presente tale circostanza e potrà rifiutare la mediazione senza inconvenienti. Qui è evidente che si è fatta confusione con la legge Finocchiaro n. 154 dell’8 marzo 2001, che effettivamente prevede che il giudice possa disporla  tra la violentata e il violentatore. Anzi, la stesura più recente del 957, ddl 3289, così recita sul problema degli abusi familiari: “«Il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dei figli, in particolare la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore a al suo allontanamento, comporta l’esclusione dall’affidamento.” La PAS non è neppure nominata; ma che quando ci si separa venga tentata, a volte con successo, la manipolazione dei figli è triste e frequentissimo fenomeno, sicuramente da sanzionare. Quanto alla reintroduzione della “patria potestà”, neppure l’ombra. Si stabilisce che anche se la coppia non è coniugata la potestà è esercitata da entrambi i genitori, secondo quanto prescrive l’art. 316 c.c. oggi in vigore per la coppia coniugata, al fine di completare l’equiparazione tra filiazione naturale e legittima. Che poi questo oggi preveda che nelle gravi emergenze provveda il padre è sicuramente disposizione criticabile; ma il ddl 957 cosa c’entra?

Marino Maglietta (pres. ass. naz. Crescere Insieme)
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Altra mail:


NEWSLETTER: DOPO ITALIA DEI VALORI ANCHE IL PARTITO DEMOCRATICO ALL'ATTACCO DELLA RIFORMA DELL'AFFIDO CONDIVISO
1- AFFIDO CONDIVISO: SI COMPLICA L’APPROVAZIONE DEL DDL 957 IN COMMISSIONE GIUSTIZIA: IL PD INFATTI PRECETTA TUTTI I SENATORI (ANCHE I FIRMATARI DEL DDL DI RIFORMA SERRA-MAGLIETTA, DIAMETRALMENTE OPPOSTO AGLI EMENDAMENTI ORA PRESENTATI!!) E IN NOME DELLA DISCIPLINA DI PARTITO LI INDUCE A FIRMARE GLI EMENDAMENTI DEL MAGISTRATO DELLA MONICA CHE ABROGANO IL SENSO DELLA RIFORMA E PEGGIOREREBBERO LA GIA’ DEFICITARIA SITUAZIONE ATTUALE. LEGGI: http://www.divorziobreve.org/node/1621

 

GLI ALTRI MAGISTRATI FIRMATARI SONO CAROFIGLIO E MARITATI GIA’ (FIRMATARI DEL DDL SERRA-MAGLIETTA!!), CASSON, D’AMBROSIO (CHE SI AGGIUNGONO A GALPERTI E A PERDUCA CHE AVEVA ADDIRITTURA PRESENTATO UN DDL DI SENSO OPPOSTO AGLI EMENDAMENTI DEL PD).

IL PARTITO DEMOCRATICO RIVELA PURTROPPO IN QUESTA OCCASIONE UN CENTRALISMO E  UN APPROCCIO IDEOLOGICO CHE SI CONTRAPPONGONO ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE PORTATE IN AUDIZIONE DAL COLLEGIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI, DALLA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA E DA ANFI NONCHE’ DAGLI STUDI PIU’ AUTOREVOLI (http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res632290_BausermanIta.pdf)

 

2- LA MAGGIORANZA DI 13 SENATORI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA E’ ORA, COL VOTO PALESE, DIFFICILE DA RAGGIUNGERE. INVITIAMO TUTTI I SIMPATIZZANTI A MANDARE UNA MAIL DI DISSENSO AGLI INDIRIZZI IN CALCE E A RICORDARSI DI QUESTA INIZIATIVA PARLAMENTARE ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE:


dellamonica_s@posta.senato.it
casson_f@posta.senato.it
adamo_m@posta.senato.it
carofiglio_g@posta.senato.it
chiurazzi_c@posta.senato.it
dambrosio_g@posta.senato.it
dellamonica_s@posta.senato.it
galperti_g@posta.senato.it
serafini_a@posta.senato.it
perduca_m@posta.senato.it
finocchiaro_a@posta.senato.it
zanda_l@posta.senato.it
latorre_n@posta.senato.it
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DDL 957 - Italia dei valori boicotta l'affido condiviso?
« Risposta #4 il: Novembre 08, 2012, 19:57:54 pm »
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=32138

Consiglio di collegarsi al sito originale perché, è molto più leggibile e chiaro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 957

G/957/1/2

ADAMO, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Il Senato,

        premesso che:

            da tempo la società civile ha visto nascere numerose associazioni, le quali, avvalendosi dell'opera di professionisti quali avvocati, psicologici, medici, assistenti sociali, assistono le famiglie e i minori. Si è, in questo modo, affermata la figura del mediatore familiare nella prassi quotidiana;

            il legislatore italiano è intervenuto più volte sul tema della mediazione: con la legge 20 marzo 2003, n. 77, relativa alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli; con la legge 28 agosto 1997, n. 285, per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affido condiviso. Nello specifico la cosiddetta «legge Turco» all'articolo 4, comma 1, lettera i), fa riferimento ai servizi di mediazione familiare. Il nuovo articolo 155-sexies, secondo comma, del codice civile stabilisce che il giudice possa rinviare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli per permettere ai genitori di tentare, con la cooperazione di esperti, una «mediazione»;

            la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, fornisce una prima completa definizione giuridica della mediazione e disciplina il ricorso a tale pratica da parte dei giudici. Si trovano riferimenti alla mediazione anche nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R (98)1 del 21 gennaio 1998 e nella raccomandazione 1639 (2003) del 25 novembre 2003 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che individuano nella mediazione familiare, un metodo appropriato per la risoluzione dei conflitti familiari. La mediazione familiare si inserisce nel filone dell'autotutela di tipo extra-giudiziario e in quella che, in campo internazionale e a livello comunitario, è ormai nota come Alternative Dispute Resolution (ADR);

        considerato che:

            la mancanza di una disciplina strutturata comporta il rischio che la mediazione familiare possa diffondersi in assenza di regole precise e chiare sulla deontologia, sulla correttezza metodo logica, sulle procedure e sui rapporti professionali;

            il mediatore familiare, con la propria professionalità, offre agli individui che affrontano la crisi separativa, e ai loro figli, un modo di governare il conflitto attraverso un criterio di autotutela, autoregolamentazione e responsabilità di cura. Assicura, inoltre, la garanzia del segreto professionale e la completa autonomia in ambito giudiziario;

        impegna il Governo:

            a favorire e a sostenere l'approvazione, in sede parlamentare, delle iniziative legislative atte a disciplinare la figura del mediatore professionale;

            a promuovere l'offerta del servizio di mediazione familiare sul territorio, anche al fine di orientare i nuclei familiari in crisi verso un servizio di natura sociale per la gestione del conflitto, alternativo alla sede giurisdizionale.



01.1

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ''il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso''».



01.2

GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ''il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso''».



1.1

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.



1.2

BERSELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). – . Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La bigenitorialità è un diritto soggettivo del minore che entrambi i genitori, consapevoli della loro alta funzione genitoriale, hanno l'obbligo di rispettare. Il figlio minore ha diritto al mantenimento dei rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ed a mantenere intatta, anche durante e dopo la separazione, la relazione con fratelli e sorelle legittimi, naturali ed adottivi.

        [II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, disponendone, pertanto, l'affidamento condiviso, salvo quanto stabilito all'articolo 155-bis. Stabilisce, sulla base di un dettagliato ed analitico progetto di cura e di educazione che deve essere redatto, anche singolarmente, a cura dei coniugi separandi, i tempi e le modalità della presenza del minore, per il suo sano ed equilibrato sviluppo affettivo, educativo e psicofisico, presso ciascun genitore, determinando con chi di essi coabiti stabilmente. Determina, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'eduzione. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, anche al fine di preservare i rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

        [Ill]. La potestà genitoriale, nell'affidamento condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

        [IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanza, reddituali e patrimoniali; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

            1) le attuali esigenze del figlio;

            2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

            3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

            4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

            5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento il giudice dovrà specificare le spese ordinarie per singole voci e determinare, in aggiunta, le spese straordinarie, che non hanno il carattere della quotidianità, e che dovranno previamente essere concordate dai coniugi. Il genitore beneficiario dell'assegno in favore del minore ha l'obbligo della rendicontazione trimestrale.

        [V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

        [VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi''».



1.3

IGNAZIO MARINO

Sostituire l''articolo con il seguente:

        «Art. 1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Il terzo comma è sostituito dal seguente: ''La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché relative al luogo di residenza e domicilio dei figli, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente''».



1.4

GIOVANARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al primo comma, dopo le parole: ''Il figlio minore ha il diritto'' aggiungere le seguenti: '', nel proprio esclusivo interesse morale e materiale,''».



1.5

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi, con procedimento al di fuori del processo di separazione''».

        Conseguentemente, sopprimere la lettera c).



1.6

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1; sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi, con procedimento al di fuori del processo di separazione''».

        Conseguentemente, sopprimere la lettera c).



1.7

MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) Il primo comma è sostituito dal seguente: ''Anche in caso di separazione personale dei genitori, è diritto del minore, nel suo esclusivo interesse morale e materiale, mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con pari assunzione di responsabilità ed impegni e pari opportunità per i figli, salvi i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice, al di fuori del giudizio di separazione, di disciplinare il diritto del minore al rapporto con essi''».



1.8

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo comma, dopo le parole: ''il figlio minore ha il diritto'' sono inserite le seguenti: '', nel proprio esclusivo interesse morale e materiale,'' e dopo le parole: ''di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi'' sono inserite le seguenti: ''pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,''».



1.9

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo comma, dopo le parole: ''di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi'' sono inserite le seguenti: ''con modalità adeguate in relazione alla sua età e al suo sviluppo psico-fisico''».



1.10

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,» con le seguenti: «con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale».



1.11

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,» con le seguenti: «con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale».



1.12

BUGNANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvi i casi di impossibilità materiale» con le seguenti: «ove possibile».



1.13

MARITATI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 155-bis» inserire le seguenti: «In caso di conflitto tra i coniugi, il giudice ne valuta la natura e le eventuali responsabilità».



1.14

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «L'età dei figli» fino a: «la figura e il ruolo dell'altro» con le seguenti: «L'età dei figli e la distanza tra le abitazioni dei genitori non ostano in sé all'affidamento condiviso dei figli, ma devono essere valutate caso per caso. Il giudice, tenuto conto dell'accordo tra le parti, determina i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, nell'esclusivo interesse dei figli minorenni» e sopprimere le parole: «Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori».



1.15

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro».



1.16

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Determina i tempi» fino a: «e il ruolo dell'altro,» con le seguenti: « Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo la unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi».



1.17

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Determina i tempi» fino a: «e il ruolo dell'altro,» con le seguenti: «Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo la unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi».



1.18

MARITATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Determina i tempi» fino a: «ruolo dell'altro,» con le seguenti: «Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori».



1.19

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «deve contribuire al mantenimento,» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 4, nonché».



1.20

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «deve contribuire» fino a: «all'educazione dei figli» con le seguenti: «deve contribuire al mantenimento dei figli, ai sensi del comma 4 dell'articolo 155, nonché alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.».



1.21

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «se non contrari all'interesse dei figli» con le seguenti: «se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma,».



1.22

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma l, lettera b), sostituire le parole: «se non contrari all'interesse dei figli» con le seguenti: «se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma,».



1.23

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'interesse morale e materiale di essa.», con le seguenti: «al prevalente interesse morale e materiale di essa.».



1.24

ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «Il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal fine, il giudice decide sulla domanda proposta dal genitore stabilendo tempi e modalità della frequentazione con esclusivo riferimento all'interesse dei figli minorenni.

        Conseguentemente, all'articolo 155, primo comma, del codice civile, le parole da: e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale sono soppresse.



1.25

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Il giudice con il provvedimento di cui al comma precedente riconosce e disciplina anche il diritto del minore ad intrattenere rapporti con gli ascendenti.».



1.26

VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice di stabilire tempi e modalità della loro frequentazione con i minori».



1.27

BUGNANO

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

            «a) dopo le parole ''Agli ascendenti'', inserire le seguenti: ''di cui sia provato un rapporto affettivo con i minori, tenuto conto del preminente interesse morale di questi ultimi,'';

            b) sostituire la parola: ''riconosciuta'', con la seguente: ''valutata''».



1.28

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) al terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ''salvo quanto disposto dall'articolo 155-bis'';

            2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori''».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il cambiamento» fino a: «è rimessa al giudice».



1.29

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente periodo: «e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori''».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "Il cambiamento'' fino a: «è rimessa al giudice».



1.30

ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «il quarto comma» fino a «di un assegno perequativo periodico» con le seguenti: «Salvo accordi tra le parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alla propria capacità patrimoniale. Per alcune voci fisse di spesa può essere stabilito il mantenimento in forma diretta da parte di ciascun genitore. Il giudice al fine di realizzare il principio di proporzionalità, può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico, considerando:

            1) le attuali esigenze del figlio;

            2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

            3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

            4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

            5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».



1.31

BUGNANO

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

            «a) nel quarto comma ivi richiamato, al primo periodo sostituire le parole ''provvede in forma diretta e per capitoli di spesa'', con le seguenti: ''provvede, ove possibile in forma diretta e per capitoli di spesa,'';

            b) nel quarto comma ivi richiamato, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: '', tenendo conto delle esigenze dei figli e del tenore di vita precedente alla separazione''».

        Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Il costo dei figli» fino a:«assunti da ciascun genitore».



1.32

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ''Le modalità'' inserire le seguenti: ''e i capitoli di spesa''».



1.33

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Le modalità» inserire le seguenti: «e i capitoli di spesa».



1.34

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», lettera e), sopprimere le parole «. Il costo dei figli è valutato».



1.35

MARITATI

Al comma 1, lettera e), nel numero 1, dopo le parole «delle attuali esigenze» inserire le seguenti: «e le legittime aspirazioni».



1.36

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «comprovatamente» con le seguenti: «con modalità reiterate e comprovate».



1.37

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) al quinto comma le parole: ''L'assegno è automaticamente'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'eventuale assegno perequativo è automaticamente''».



1.38

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

A comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) al quinto comma le parole: ''L'assegno è automaticamente'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'eventuale assegno perequativo è automaticamente''».



1.39

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

        «g) Al sesto comma le parole: ''un accertamento della polizia giudiziaria'' sono sostituite con le seguenti: ''accertamenti degli organismi di polizia e della pubblica amministrazione'' e dopo le parole: ''intestati a soggetti diversi'' sono inserite le seguenti: ''prevedendo anche l'accesso all'archivio rapporti finanziari''».

Art. 2.



2.1

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.



2.2

IGNAZIO MARINO

Sopprimere l'articolo.



2.3

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.



2.4

BERSELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. L'articolo 155-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        «Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). – 1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente un familiare.

        Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione e'rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quarto comma dell'articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa.



2.5

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).



2.6

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            «1) sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) dopo il primo comma inserire il seguente:

            ''1-bis. Con provvedimento motivato, può essere disposto l'affidamento a terzi soltanto nel caso in cui anche l'affidamento ad uno solo dei genitori risulti contrario all'interesse del minore. In questo caso, il giudice stabilisce i poteri-doveri dell'affidatario verso il minore e verso i genitori'';

            2) alla lettera b) sostituire le parole da: ''determinate dal giudice'' fino a: ''entrambi i coniugi'' con le seguenti: ''stabilite nel provvedimento'' e sopprimere le parole: ''costituisce decisione di maggiore interesse e'' e le parole da: ''Le norme sul mantenimento dei figli'' fino a: ''dei genitori è la stessa'';

            3) sostituire la lettera c) con la seguente:

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Disciplina dell'affidamento esclusivo''».



2.7

MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) dopo il primo comma inserire il seguente:

        1-bis. Con provvedimento motivato, può essere disposto l'affidamento a terzi soltanto nel caso in cui anche l'affidamento ad uno solo dei genitori risulti contrario all'interesse del minore. In questo caso, il giudice stabilisce i poteri-doveri dell'affidatario verso il minore e verso i genitori.



2.8

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ''In ogni caso''» fino alla fine con le seguenti: «La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dell'altro genitore o dei figli, ivi compresa la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell'altro genitore o al suo allontanamento, nonché la loro presenza a episodi di violenza fisica comporta l'esclusione dall'affidamento. Le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo comportano altresì l'esclusione dall'affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).



2.9

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «In ogni caso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dell'altro genitore o dei figli, ivi comprese la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell'altro genitore o al suo allontanamento nonché la loro presenza a episodi di violenza fisica, comporta l'esclusione dall'affidamento. Le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo comportano altresì l'esclusione dall'affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare».

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).



2.10

MARITATI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in un istituto di educazione» con le seguenti: «in una comunità di tipo familiare».



2.11

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «determinate dal giudice» fino a: «entrambi i coniugi» con le seguenti: «stabilite nel provvedimento».



2.12

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono adottate» con le seguenti: «sono concordate e adottate».



2.13

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «costituisce decisione di maggiore interesse e».



2.14

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 155-bis», lettera b), dopo le parole: «la decisione è rimessa al giudice» inserire le seguenti: «il quale può ridefinire gli accordi o i provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici».

        Conseguentemente all'articolo 155-quater del codice civile sopprimere l'ultimo comma.



2.15

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «Le norme sul mantenimento dei figli» fino a: «dei genitori è la stessa».



2.16

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 155-bis», lettera b), sostituire le parole da: «parimenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «I genitori, a prescindere dal tipo di affidamento, hanno diritto al medesimo trattamento fiscale».



2.17

MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Disciplina dell'affidamento esclusivo''».



2.0.1

BERSELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 155-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). – . I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

        . Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile''».



3.1

BERSELLI

Sopprimere l'articolo.



3.2

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.



3.3

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.



3.4

IGNAZIO MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. L'articolo 155-quater del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Nei procedimenti di divorzio il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della prima comparizione oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa. Nell'emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.

        In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni ed economicamente indipendenti. In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può essere superiore a sei anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.

        Ove non ricorrano, sotto gli indicati profili, i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.

        Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio o libera unione, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.

        Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modifichino sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643.

        Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la propria residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici''. ».



3.5

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 155-quater del codice civile, al primo comma, primo periodo, la parola: ''prioritariamente'' è sostituita dalla seguente: ''esclusivamente''».



3.6

MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 155-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''1. La assegnazione della casa familiare è stabilita nell'interesse dei figli. Il giudice tiene conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, il provvedimento di assegnazione perde efficacia e il giudice, a domanda, ne dispone la revoca Qualora l'assegnatario contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio nella casa familiare, il giudice valuta se sia venuto meno l'interesse dei figli all'assegnazione.

        Il provvedimento di assegnazione, anche provvisorio, e la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione, sono trascrivibili ai fini dell'opponibilità ai terzi, ai sensi dall'articolo 1599 del codice civile''».



3.7

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 155-quater, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, la parola: ''prioritariamente'' è sostituita dalla seguente: ''esclusivamente'';

            b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari''«.



3.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nel caso in cui» fino a: «secondo i criteri ordinari. con le seguenti: »Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare, che non ne sia l'esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, se i tempi della frequentazione sono simili la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela. dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l'assegnatario non proprietario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità del proprietario».



3.9

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire le parole da: « Nel caso in cui» fino a: «secondo i criteri ordinari» con le seguenti: «Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare, che non ne sia l'esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, se i tempi della frequentazione sono simili, la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l'assegnatario non proprietario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità dei proprietario».



3.10

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «luogo di crescita,» con le seguenti: «contesto abituale,».



3.11

MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 15-quater, secondo comma, le parole: ''l'altro coniuge'' sono sostituite con le parole: ''ciascun coniuge''».



3.12

SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

AI comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo comma, le parole: ''l'altro coniuge'' sono sostituite dalle seguenti: ''ciascuno di essi''».



3.13

GIOVANARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo comma dell'articolo 155-quater del codice civile le parole: «l'altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di essi».



4.1

DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.



4.2

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.



4.3

IGNAZIO MARINO

Sopprimere l'articolo.



4.4

BERSELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – L'articolo 155-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – . Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, da determinarsi secondo i criteri fissati dal quarto comma dell'articolo 155 in quanto applicabili. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto. Al raggiungimento della maggiore età il figlio diventa automaticamente titolare dell'assegno di mantenimento in suo favore. Il figlio maggiorenne è altresÌ tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne subisce un danno.

       
  • . Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori''».



    4.5

    ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Sostituire l'articolo con il seguente:

            «Art. 4. All'articolo 155-quinquies del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: ''Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente auto sufficienti nella misura e nelle forme stabilite al quarto comma dell'articolo 155 del codice civile. Nel caso in cui debba essere stabilita la corresponsione di un assegno perequativo periodico, il figlio è titolare di un diritto autonomo a riceverlo. La corresponsione è stabilita in favore di un genitore qualora questi conviva con il figlio. Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio, è legittimato ad agire l'altro genitore.''».



    4.6

    GIOVANARDI

    Al comma 1, sostituire le parole da: «Dell'assegno perequativo» fino a: «ne subisce un danno.» con le seguenti: «Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore».



    4.7

    SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

    Al comma 1, sostituire le parole da: ''Dell'assegno perequativo'' fino a: ''ne subisce un danno.'' con le seguenti: ''Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore.''».



    4.8

    ALBERTI CASELLATI

    Al comma 1, capoverso «Art. 155-quinquies», nel comma 1, sopprimere le parole: «, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio,» e nel comma 2, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «quarto».



    4.9

    VINCENZO DE LUCA

    Al comma 1 dopo le parole «diventa maggiorenne;» inserire le seguenti: «In caso di necessità e urgenza, ciascun genitore può rivolgersi al giudice chiedendo di utilizzare tali somme nell'esclusivo interesse del figlio».



    5.1

    DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Sopprimere l'articolo.



    5.2

    IGNAZIO MARINO

    Sopprimere l'articolo.



    5.3

    BERSELLI

    Sostituire l'articolo con il seguente:

            «All'articolo 155-sexies del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: ''Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. In ogni caso, l'audizione del figlio minore deve avvenire in forma protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e la medesima, oltre che verbalizzata, può essere registrata con mezzi audiovisivi''».



    5.4

    DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il giudice può disporre» con le seguenti: «Nell'interesse del minore, il giudice può disporre, con provvedimento motivato».



    5.5

    PERDUCA, PORETTI

    Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».



    5.0.1

    GIOVANARDI

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 5-bis.

    All'articolo 316 del codice civile, il quarto comma, è sostituito dal seguente: ''Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, i provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati autonomamente dal genitore che è presente o che ne ha la migliore opportunità, se assenti entrambi''».



    5.0.2

    SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 5-bis.

    1. All'articolo 316 del codice civile, il quarto comma, è sostituito dal seguente:

            ''Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, i provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati autonomamente dal genitore che è presente o che ne ha la migliore opportunità se assenti entrambi''».



    5.0.3

    BERSELLI

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 5-bis.

    All'articolo 317 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

            ''Ove, in caso di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno dei genitori, ad esso compete la potestà. In caso di affidamento condiviso, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto nell'articolo 155''».



    6.1

    DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Sopprimere l'articolo.



    6.2

    BUGNANO

    Sopprimere l'articolo.



    6.3

    IGNAZIO MARINO

    Sopprimere l'articolo.



    6.4

    BUGNANO

    Sostituire l'articolo con il seguente:

            «Art. 6. – L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

            ''Art. 317-bis. - (Esercizio della potestà). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

            Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo''».



    6.5

    SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

    Al comma 1, dopo la parola: «155-sexies» aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in assenza dei provvedimenti del giudice».



    6.6

    GIOVANARDI

    Al comma 1, dopo la parola: «155-sexies» aggiungere le seguenti parole: «anche in assenza dei provvedimenti del giudice».



    6.7

    MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli da 155 a 155-sexies» aggiungere le seguenti: «I genitori non coniugati non conviventi o che intendano cessare la convivenza devono rivolgersi al giudice affinchè assuma i provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, dell'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 si applicano ai provvedimenti relativi al mantenimento dei figli».



    6.0.1

    ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 6-bis.

    I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disp. atto del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile, ultimo comma, e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 giorni dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile. I provvedimenti definitivi sono modifica bili con il procedimento di cui all'articolo 710 c.p.c.. L'accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile.

            Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

            Il Governo è delegato a emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l'affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:

                a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nell'interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d'ufficio;

                b) l'audizione del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L'audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l'opinione del minore in ragione della sua maturità;

                c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell'articolo 155-quater del codice di procedura civile, provvisori e definitivi, sono trascrivibili ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;

                d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e seguenti della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;

                e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale;

                f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza del difensore;

                g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio».



    7.1

    DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Sopprimere l'articolo.



    7.2

    IGNAZIO MARINO

    Sopprimere l'articolo.



    7.3

    MAGISTRELLI, DELLA MONICA, ANNA MARIA SERAFINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

    Al comma 1, capoverso «Art. 178» sostituire le parole da: «L'ordinanza» fino a: «reclamo al collegio» con le parole: «Ogni provvedimento assunto nel corso del giudizio e relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio».



    7.4

    ALBERTI CASELLATI

    Al comma 1, capoverso «Art. 178»; nel secondo periodo, sostituire la parola: «comunicazione» con la seguente: «notifica».



    7.0.1

    BERSELLI

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 7-bis.

    All'articolo 706 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

            ''[III]. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, termine perentorio, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 40 giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il decreto deve essere comunicato, a cura della cancelleria, al difensore del ricorrente, all'indirizzo di posta certificata indicato sull'atto, o anche via fax. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati un progetto analitico di cura e di educazione dei figli minori e le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

            [IV]. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio, nonché l'esistenza di parenti entro il secondo grado, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 155 del codice civile.''».



    7.0.2

    SERRA, PETERLINI, PORETTI, PERDUCA

    Dopo l'articolo,inserire il seguente:

    «Art. 7-bis.

    1. All'articolo 708 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: ''Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-terdecies''».



    7.0.3

    GIOVANARDI

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 7-bis.

    1. All'articolo 708 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: ''Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-terdecies''».



    7.0.4

    BERSELLI

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:;

    «Art 7-bis.

    L'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

          [
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Vnd [nick collettivo].