In preparazione al convegno di Dicembre di cui parliamo qui ospitiamo alcuni interventi.
Cominciamo con un articolo del dott.Gaetano Giordano, nato a Roma nel 1954, medico, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ed in Psicoterapia.
Lavora a Roma come psicoterapeuta e come consulente medico-legale.
Come psicoterapeuta, ha nella Psicologia Analitica di C. G. Jung la sua corrente di riferimento.
È stato il primo in Italia (1985) a praticare la Mediazione Familiare in caso di separazioni conflittuali.
Un suo campo d’azione specifico sono le Sindromi legate alla conflittualità familiare, specie in corso di separazione coniugale, rispetto alle quali sta mettendo a punto specifici protocolli di intervento in quelle che vanno sotto il nome di “Sindromi di Alienazione Genitoriale”.
Iudex vs. Pater?
Ipotesi socio-antropologiche sulla serialità dei pronunciamenti contro il “Padre” nella Giustizia Italiana
Come detto in altri scritti, il contenzioso familiare vede la prevalenza di “vittorie” della madre nei contenziosi per l’affidamento dei minori.
Anche in regime di affido condiviso, infatti, il regime di incontri tra padre e figli tende a rimanere quello che si ha in regime di affido esclusivo: un week end ogni quindici giorni e uno o due pomeriggi a settimana, più qualche periodo alternato durante le feste, è una forma di affido che recide comunque il legame genitore-figlio, a prescindere dal termine utilizzato in sentenza).
La situazione in questione è talmente radicata che, usualmente, una madre il cui ex partner ottiene di star con il figlio per più giorni a settimana, percepisce questa come una “sconfitta”
E’ evidente allora un dato.
Se i contenziosi del lavoro, o i contenziosi amministrativi, mostrassero da decenni percentuali di vittoria del 90%-95% in una delle due parti, poniamo i datori di lavoro nei contenziosi giuslavoristici, sarebbe normale che qualcuno si chiedesse, se la magistratura non avesse predilezioni per i datori di lavoro rispetto ai dipendenti. Lo stesso avverrebbe se i contenziosi amministrativi fossero vinti nel 90%-95% dei casi dalle amministrazioni statali o se nelle cause tra assicurati e società di assicurazioni vincessero queste nel 90%-95% dei casi.
Nel contenzioso divorzile vi sono percentuali altissime (90%- 95% appunto) di vittorie del ruolo materno come genitore “affidatario” o “collocatario”.
Nelle attuali sentenze di “condiviso” il genitore collocatario ha, con i figli, gli stessi tempi di frequentazione, e di fatto le stesse prerogative, che nel modello di affido esclusivo ha il genitore affidatario. (Abo Loha e Nestola, 2013)
Ma ciò non suscita alcuna domanda o perplessità (non certo sulla adeguatezza della magistratura o la sua trasparenza!): e questo anche se, come noto, cifre del genere si accompagnano a profondissime ripercussioni sociologiche, psicologiche, collettive ed individuali.
A nostro avviso vi è dunque una elusione riguardo al significato di tale dato, e degli altri indicati (quello, ad esempio, per cui il risultato del contenzioso giudiziario rischia di essere sempre quello di un “Family Chopping”) e questa elusione secondo noi va colmata.
Considerando come la figura frequentemente più amputata fosse di gran lunga quella del padre, che è il genitore che nella stragrande maggioranza dei casi perde il contatto con i figli, ci siamo chiesti se ci fosse una spiegazione al fatto che i contenziosi divorzili fossero quasi sempre appannaggio di una figura genitoriale, e perché questa figura fosse quella materna.
In sintesi, possiamo dire che il sistema giudiziario dovrebbe garantire un pari trattamento alle parti che vi ricorrono, ma nel caso dei contenziosi per l’affido dei minori tale aspettativa di giustizia viene completamente disattesa.
Il dato non è mai stato oggetto però di alcuna riflessione o ricerca, né in campo giuridico, né in campo psicologico clinico, né in campo psichiatrico (o psicologico) -forense, ed è stato dunque trattato come un dato di cronaca privo di rilevanza scientifica o sociale.
Il che è veramente interessante, quanto non emblematico, e -come ogni “rimozione”, merita una riflessione specifica.
Il fatto è che questo dato -la marcata “preferenza” verso la madre delle sentenze di affido, ma anche tutto ciò che è poi attenzione della giustizia ai “diritti” del padre- è un dato che sicuramente esce fuori dalla norma e dalla normalità, per quanto riguarda un mucchio di punti. E cioè:
– le aspettative di ottenere giustizia da parte di chi si rivolge alla legge per tutelare il proprio rapporto con i figli;
– la sua accettabilità psicologico-clinica (che lo sbilanciamento delle frequentazioni crei gravi, se non gravissimi, problemi psicologici e affettivi, è dato acclarato, in letteratura scientifica);
– le distorsioni sociali che ha provocato e provoca (i padri separati come nuovi poveri);
– le problematiche criminologiche che tende a generare (il fallimento del progetto genitoriale è, come detto, correlato ad un numero elevato e significativo di eventi suicidiari e omicidiari).
Immagine tratta dal lavoro di Fabio Nestola citato in articolo.
Secondo la ricerca di Nestola, in alcuni Tribunali italiani
verrebbe utilizzata una modulistica prestampata che, come
questa, esprime anticipatamente come sia il padre a dover
rinunciare alla coabitazione o all’affido del minore
Fonte: Psychomedia.it
Siamo dunque in presenza di un esprimersi paradossale del Diritto e della Psicologia (nonché della Psicologia e Psichiatria Forense), che sembrano arrendersi ad eludere (e a colludere con) un dato incontrovertibile: la Giustizia familiare non riesce ad usare le regole della Giustizia, le scienze psicologiche correlate al Diritto non sembrano interessate a modificare il dato, le branche cliniche vogliono ignorare il fenomeno.
Per quanto riguarda il Diritto, però, sembra inequivocabile considerare come l’attitudine monogenitoriale della Giustizia rappresenti, a nostro avviso, l’ammissione (paradossale!), da parte della Giustizia stessa, che nessun procedimento giudiziario potrà mai appurare qual è veramente il genitore migliore e più adeguato cui affidare un minore.
Altrimenti, le prove, le relazioni dei Servizi Sociali, le CTU, i dibattimenti e le “conclusionali”, darebbero ogni volta un risultato diverso e dunque statistiche meno unilaterali.
D’altra parte, anche ammettendo che lo strumento giudiziario ha la capacità di cogliere le realtà della relazione genitoriale e prescrivere le statuizioni più utili affinché questa meglio possa esprimersi per il minore, e che questa adeguatezza si esprima puntualmente e con esattezza negli affidi o nelle collocazioni alla madre, non si vede perché per raggiungere un risultato così ripetuto nelle statistiche, sia necessario un percorso così inutilmente lungo e, soprattutto, conflittivo, qual è di fatto quello giudiziario, dal momento che tale intervento esita alla fine -se i dati son veritieri sempre con gli stessi risultati.
Detto in altri termini, dunque, sia che questo 90%-95% di affidi o collocamenti (con modalità di affido esclusivo) presso la madre siano frutto di accertamenti veritieri, che esprimono concretamente le realtà dei singoli casi, sia che queste cifre esprimano il dato che il Giudice vede nell’affido alla madre l’unica soluzione realmente praticabile nei casi specifici, non se ne possono dedurre che due alternativa.
Entrambi però basate sull’assunto che il percorso giudiziario è inutile e controproducente.
Queste due alternative sono:
I) l’affido alla madre dovrebbe essere la soluzione praticata per legge , salvo che particolari, ben definite (con idonei dispositivi legislativi), e altrettanto ben dimostrate, situazioni dimostrino il contrario;
II) bisogna ripensare tutto l’insieme di soluzioni che il nostro contesto socioculturale offre al problema della conflittualità genitoriale, individuandolo come problema e soluzioni di natura non giuridica e non giudiziaria .
È infatti facilmente dimostrabile come proprio queste statistiche dei procedimenti giudiziari costituiscano una sorta di regola paradossale che viola la premessa del diritto e della sua applicazione, secondo la quale tutti ci aspettiamo di essere uguali di fronte alla legge, e come questa regola paradossale generi in realtà una situazione schizofrenizzante o, quanto meno, induttrice di gravi frustrazioni.
L’aspetto paradossale di tutto ciò si esplicita infatti da diversi punti:
a) tutta la letteratura scientifica è concorde nell’affermare che l’accordo tra genitori è la sola via maestra di tutela del minore coinvolto nella separazione, ma per contro abbiamo una legislatura (e dunque una cultura) che, a tutela del minore, pone un conflitto tra i suoi genitori;
b) il Diritto pone come propria premessa l’assunto che tutti sono uguali di fronte alla legge, ma un genitore che inizia un percorso giudiziario volto a risolvere il suo contenzioso genitoriale e/o coniugale, sa che se padre ha il 90%-95% di possibilità di perdere il procedimento e se madre di vincere;
c) il percorso giudiziario per tutelare il minore nasce come garanzia di equità del Diritto, ma tutti gli strumenti giudiziari utilizzati nel procedimento di separazione della coppia e di affido minori (ascolto dei testimoni, valutazione delle prove, CTU, incarico di valutazione della adeguatezza genitoriale ai Servizi Sociali, ecc.) portano di fatto sempre alla stessa conclusione: lunghi, tormentati, estremamente dispendiosi, periodi di grave conflittualità, per ottenere risultati assolutamente prevedibili e, in quanto tali, percepiti necessariamente come iniqui;
d) la Giustizia stessa si disinteressa di rimanere tale, dal momento che lascia sostanzialmente inalterate le mancate attuazioni delle proprie statuizioni e rende di fatto premiante, anche se, ovviamente, non consapevolmente da parte degli operatori di giustizia, il ricorso a pratiche calunniose e stalkizzanti dei propri procedimenti, quasi fosse interessata non alla Giustizia in sé ma al trionfo del proprio essere chiave di soluzione dei conflitti.
Quello che infatti si attiva nei casi di separazione è in genere un meccanismo perverso, per il quale il genitore che adisce il giudice avendo dal 90% al 95% di possibilità di perdere una causa definita “equa” nelle aspettative con cui percorrerla, è che non può che aver sbagliato lui ad intraprendere quel percorso.
Alla percezione di “ingiustizia attesa”, presentata però -sin dalla sua attesa- come giustizia, si aggiunge allora la percezione che la “colpa” è stata proprio quella di aver cercato una “giustizia” di cui si conoscevano con largo anticipo i i probabilissimi esiti.
Vi è poi la possibilità di utilizzare contro l’altro, in genere il padre, una serie di meccanismi giudiziari in modo calunnioso e ostativo al rapporto con i figli, senza che vi sia una reale punizione di chi compie tale utilizzo o disattende le prescrizioni del Giudice.
Ciò implica una grave cascata di problemi, primo fra tutti un effetto retroattivo in senso causale, che si ha nel passaggio dal macrosistema al microsistema.
Dal primo, infatti (il sistema socio-giudiziario) viene trasmessa al secondo (la coppia che si separa) una informazione (e dunque un meccanismo) di impari opportunità, che diventa poi operative nelle regole del microsistema: “Adesso vado io dal giudice e ti faccio togliere casa e figli!” è una frase che non pochi padri si sono sentiti rivolgere -con non poca attendibilità- dalle proprie partner.
Una frase del genere, detta nella aspettativa di avere il 90% di possibilità di essere ascoltata o comunque lasciata fare, condiziona indiscutibilmente i toni e le modalità con cui si esprimerà poi la conflittualità all’interno della coppia.
Si rimanda poi ai lavori di Fabio Nestola che -producendo adeguata documentazione fotografica- dichiara come nei Tribunali esistano moduli prestampati che indicano la madre come genitore collocatario (Abo Loha, Nestola, 2013: “Il principio della bigenitorialità – e la legge n°54 del 2006: diritto del minore? criticità dei criteri di applicazione”
E questo anche se nessuno (e ciò è un punto elusivo che acquista valore di mistificazione) ha mai preso in seria considerazione (non si conoscono studi in proposito) l’influsso che così il macrosistema ha sulla conflittualità della coppia.
Abbiamo tentato di ipotizzare se vi fosse un motivo al perché proprio il padre fosse -statistiche alla mano- il genitore negletto da una giustizia che -come detto precedentemente- se operasse con pari opportunità (ma in terreni nei quali la presenza del contenzioso giudiziario ha un senso!) dovrebbe di necessità esitare allora in altre statistiche.
Sicuramente la modificata percezione del ruolo del padre -percepito sempre come un possibile “padre-padrone”- quale si è avuta a partire dagli anni Sessanta, ha giocato un ruolo fondamentale in questo indirizzo giurisprudenziale.
L’altro elemento che vi ha concorso deve essere stato di sicuro la sotterranea consapevolezza -magari elusa da dibattiti e vere e proprie prese di coscienza, che il procedimento giudiziario non potesse di sicuro stabilire, attraverso una dinamica così conflittiva, quale potesse essere il genitore veramente più adeguato o quello presso cui il figlio deve di fatto vivere e con cui avere rapporti prevalenti (motivo per cui nelle sentenze si parla di “genitore collocatario”, neologismo comparso nelle sentenze che parlano di condiviso, ma che Nestola sostituisce col termine -e col concetto- di “genitore prevalente”.
Infine, a nostro avviso deve avere giocato un ruolo fondamentale una nuova prospettiva che il Diritto si è voluto assegnare nella cultura e nei costumi contemporanei, un nuovo indirizzo che possiamo intravedere anche in altri settori sociali (come ad esempio la politica).
Ovviamente, questa è una lettura assolutamente personale della situazione, e come tale viene proposta, in assenza di qualsiasi dimostrazione sia pure solo argomentativa.
Ci sembra però che il Diritto e la Giustizia siano “sistemi sociali” che nella gestione dei problemi familiari abbiano utilizzato una condotta a forbice, e che tale condotta a forbice abbia finito per generare appunto quella dis-qualità del “Sistema Separazioni” che definiamo “Family Chopping” [vedasi punto 2.8 dell’articolo pubblicato su Psychomedia.].
Da una parte sono sistemi che si sono ritenuti idonei a gestire regole di relazioni -quelle familiari, appunto- nelle quali fino a mezzo secolo fa (sino all’introduzione del nuovo Diritto di famiglia) nelle quali fino a quel momento la presenza del Diritto era assolutamente limitata (entrando comunque altri sistemi sociali, come la religione e, se vogliamo, la morale, a regolare i rapporti).
Dall’altra parte, la consapevolezza che tale gestione di regole affettive e personalissime, dagli equilibri ancor più personali, non poteva essere gestita attraverso un sistema di regole codificate a priori, incapace di cogliere la natura di funzioni quali quelle emergenti dalle realtà affettive, ha generato una serialità decisionale che è la stessa mostrata (e secondo noi, dimostrata), dalle statistiche di affido monogenitoriale.
Nel senso: in teoria, al momento le statistiche ISTAT mostrano che l’affido condiviso viene applicato in larghissima percentuale, e che l’affido monogenitoriale risulta nel solo 6% dei casi.
“Il problema, però” sostiene Fabio Nestola -presidente FENBI e Stati Generali sulla Giustizia Familiare “è nell’equivoco di fondo sul quale si basa il dato raccolto dall’ISTAT: il loro strumento di rilevazione registra cosa c’è scritto sulla sentenza, punto. Non verifica se alla dicitura condiviso corrispondano tempi di frequentazione identici all’affido esclusivo. Cosa che avviene invece puntualmente. Il fatto è che non è un compito dell’ISTAT valutare se alla parola condiviso corrispondano criteri da affido monogenitoriale, tutto qui. Ma le modalità di frequentazione sono molto omogenee, e le condizioni con cui i minori hanno rapporti con i genitori non hanno sostanzialmente subito modifiche rispetto ai tempi precedenti l’entrata in vigore della legge 54/06” (Abo Loha, Nestola, 2013: “IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ – E LA LEGGE n°54 DEL 2006: DIRITTO DEL MINORE? criticità dei criteri di applicazione” all’indirizzo: http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf)
Si è mantenuta cioè questa serialità decisionale, orientata a preferire l’eliminazione o l’emarginazione del padre dalla vita dei figli (perché di fatto tale è il risultato degli affidi monogenitoriali alla madre, per coloro che seguono rigidamente le consuete statuizioni sulla frequentazione padre-figli) in virtù -sempre nella nostra opinione – di un secolare -o forse millenario- conflitto psico-socioantropologico tra la figura del “Padre” e quella del “Giudice”, laddove quest’ultimo – proprio in virtù della autopoieticità del Diritto, che non tollera territori e ruoli esclusi alle proprie regole- si volesse definitivamente liberare di una figura -quella del padre, appunto- che da secoli limitava la sua possibilità di decidere cosa fosse giusto e cosa no, una volta superata la soglia di casa del “Pater Familias” (Giordano, 2008).
L’ipotesi socio-antropologica in questione vagliava l’ipotesi che se fino ai secoli passati “società” e “famiglia” erano stati territori divisi con regole forse simili e sicuramente “trasversali”, ma orientate, applicate, modificate da autorità diverse, col crollo della “famiglia” avvenuto dopo la prima metà del secolo passato (all’incirca agli inizi degli anni ’70), il “Diritto” aveva iniziato a impossessarsi delle relazioni familiari e il “Giudice”, conseguentemente, aveva cominciato a vedere nel “Padre” non più un omologo di un microcosmo parallelo al suo cosmo, ma un nemico che ne contrastava l’autorità.
Per fare un esempio, e a prescindere dalla tutela che ciò implica per i soggetti coinvolti, si pensi al “nuovo” reato di stalking applicato anche a fidanzati, amanti, mogli e mariti, così come alle ipotesi di cui al 282 bis c.p.p. (che la Cassazione ha ritenuto potersi ravvisare anche in situazioni di separazione e/o di sopravvenuta interruzione della convivenza.
Non sfugge qui, poi, che il ruolo del Pater è creare regole e applicarle, staccando il cordone ombelicale del figlio dalla fusionalità materna, e immetterlo alla luce del mondo.
La figura di un Padre che -nella famiglia- “crea” e “impone” regole a suo arbitrio e comunque in nome del potere del Pater Familias e non del Diritto, contrasta, da un punto di vista antropologico e sociale, con quella del magistrato, che si ritiene interprete di un sistema -il Diritto- che non solo definisce le proprie regole, ma che definisce da sé anche dove queste regole vanno ad operare.
Inoltre, se è il Padre a dettare regole di socializzazione, è evidente che tale figura primeggia su quella del Giudice, che solo in seconda istanza diventa istanza figura di riferimento.
Molto probabilmente proprio intuendo questo confrontarsi dei due sistemi (“società”, “famiglia” fino a sfiorare lo scontro, Jemolo utilizzò il termine “lambire” rispetto al rapporto che il Diritto doveva avere con la famiglia).
La Madre, che invece incarna la dimensione affettiva e relazionale che tutti accomuna e com/prende, e che conseguentemente considera “tutti uguali” i propri figli, può esser vista, in questa logica, come colei che -dal punto di vista del Giudice- ha il ruolo più affidabile per recepirne le decisioni, dal momento che non è nel suo ruolo definire regole non legate al codice operativo del Diritto e che mettono in discussione sia la autoreferenzialità del Diritto che l’autorità del Giudice.
Vi sono qui due aspetti a nostro avviso interessanti.
Il primo, è che – osservando le cose da questo punto di vista- si può anche rintracciare una dimensione archetipicamente “edipica” nel Giudice (sempre come ruolo, ovviamente), (Giordano, 2008) dal momento che appare regola pressoché costante che è il “padre” il genitore che viene “allontanato dalla casa materna”: il suo rapporto con i figli viene poi imbrigliato in regole e orari, mentre la “madre” viene lasciata libera di strutturare un rapporto molto più libero e complesso con la prole.
In definitiva, la madre diventa l’esercente di una famiglia monogentoriale dalla quale l’uomo è allontanato dalla casa, non vi può rientrare se non lo vogliono giudice e madre, mentre l’influenza del padre è praticamente nulla o comunque gravemente ridotta.
Sicuramente tutto questo segue a secoli nei quali l’autorità del Pater è stata non solo indiscussa, ma anche violenta e spesso nullificante qualsiasi individualità gli si opponesse, una sorta di potere indiscusso criticato e messo in crisi a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ma proprio per questo sembra che a fargli la guerra siano adesso proprio i figli che hanno preso il potere e, alleandosi con la “Madre”, stanno cacciando il padre da casa.
A conferma di tutta questa prospettiva, vi potrebbe essere poi anche il dato che mentre i padri risultano quasi semprecondannati allorchénon provvedono al versamento dell’assegno di mantenimento, non lo stesso si può dire pensando a quante madri riescono ad impedire le frequentazioni genitore-figli, senza che ciò implichi alcun risvolto penale.
Ad abundantiam, bisogna poi constatare come il trattamento riservato ai padri separati ha creato addirittura una nuova categoria di poveri, ma questo non ha suscitato alcun ripensamento né tanto meno interesse: dei “padri separati” che mangiano alla Caritas, dormono alla stazione se ne parla solo nei film di comici intelligenti. (Verdone, 2011)
Quello che appare con una certa frequenza, detto in altri termini, è che l’allontanamento del padre dalla casa materna, e la sua condanna sono una norma, mentre norma opposta è che alla madre sia lasciato il potere sui figli, quasi che il Giudice (sempre inteso come ruolo) veda in lei una partner che non ne metta in discussione il potere di applicare regole, mentre identifica nel Padre, e proprio per il suo ruolo di genitore che avvia alle regole della socializzazione,un contraltare da eliminare.
Vi è qui l’altra delle due considerazioni cui si accennava poc’anzi.
L’altro punto che ci può interessare, nasce dal constatare come il ruolo della “Madre” sia un ruolo in questo senso anonimizzante, di fatto come quello del Giudice (dal momento che “La legge è uguale per tutti, come giustamente deve essere), mentre il ruolo del “Padre” è quello di individuare regole di socializzazione da trasmettere ai propri figli, dunque regole di scoperta della propria autonomia e di gestione della stessa nello spazio sociale.
Questo significa che il Padre individua modelli di specificità individuale, e il Giudice norme coollettive.
Per la “Madre” ed il “Giudice”, in sostanza, gli individui sono (giustamente) tutti uguali. Il Padre (nella sua polarità archetipica positiva), ha invece il ruolo di individuare specificità e autonomia e conferire ad essa modelli di socializzazione.
Il Giudice, visto da questo punto di vista, è dunque il dominus delle regole collettive, il Pater quello delle regole per il singolo (nucleo, e individuo): e, anche se poi molte regole tendono -o tendevano- a essere omogenee e uguali, ciò che conta è l’esistenza di due modelli specifici di regole, e di creazioni di regole, e di due distinti ruoli per tale creazione.
In questo momento, si apre dunque un rischio nella nostra cultura, e a nostro avviso è un rischio già indicato da altri segnali: stiamo andando verso una confusione tra collettivizzazione e specificità dei singoli, e tutti sembriamo diversi perché in realtà siamo tutti uguali e non ce ne accorgiamo.
Ritornando a quanto stavamo dicendo circa questa lotta tra Giudice e Pater, si può poi cogliere un altro aspetto interessante di questo punto di vista, un aspetto che a nostro avviso conferma quanto stiamo dicendo.
Tale aspetto è nel fatto che sembra esistere, nel “Padre Separato” (figura che comincia ad avere una identità sociale abbastanza definita), un atteggiamento speculare a quello del “Giudice”. Tale atteggiamento speculare è descrivibile nel fatto che il “Padre Separato” che individua nel “Giudice” (e non in un insieme di regole sociali e forse antropologiche di cui fa parte) il proprio nemico, e lotta per contrastarne, limitarne, piegarne il volere.
Tale atteggiamento speculare è rintracciabile, ad esempio, proprio nella nascita della legge sull’Affido Condiviso, che, come tutti sanno, è stata di fatto sponsorizzata da una associazione nata da un padre separato, il quale ha intessuto forti rapporti con gruppi politici al fine di vedersi approvata la legge che aveva provveduto a stilare (probabilmente con l’aiuto di qualche consulente).
Questa associazione di padri separati (poi divenuta aperta anche alle madri, che però non sono mai state granché rappresentate) non ha mai accettato di condividere con le tantissime altre associazioni di padri separati il progetto di legge che si cercava di far approvare.
Il fondatore di questa associazione è da sempre il Presidente della stessa, e non risulta che ci sia mai stato un ricambio in tal senso.
Non ha alcuna competenza specifica in materie giuridiche e, a quanto si sa, ha stilato il testo della legge da solo, probabilmente ricorrendo solo dopo che aveva finito a qualche correzione da parte di consulenti legali.
La presenza di professionisti del “Sistema Separazioni” era anzi, soprattutto nei primi anni, del tutto ostracizzata da questo “Presidente”.
Le innumerevoli altre associazioni di padri separati hanno seguito percorsi analoghi: nascono sempre per iniziativa di un padre separato che ha da poco iniziato ad avere problemi di contatto con i minori. L’esordio può essere con l’iscrizione ad una associazione già esistente o con la fondazione di una nuova ad hoc, evento più raro del precedente.
Di solito, nel primo caso, dopo un periodo di frequentazione si avvia una scissione e si forma una nuova associazione. Le associazioni così sorte proliferano di fatto sempre più e sembrano più delle famiglie strettamente patriarcali e con regole ferree, i cui soci / figli hanno come unica possibilità per esprimere validamente un loro orientamento, quella di andarsene. Anche se tutte hanno uno statuto che prevede elezioni a scadenza periodica, su un centinaio e più di associazioni che nel corso di venti anni si sono avvicendate nel campo dei padri separati, una sola ha cambiato, una volta, il Presidente. In tutti gli altri casi il Presidente è lo stesso che ha fondato l’associazione e, di norma (salvo alcune rarissime eccezioni) non cambia mai. (Giordano, 2004).
Quasi tutte le associazioni di genitori separati si sono schierate col condiviso e hanno condotto una battaglia di supporto alla associazione che proponeva il “condiviso”, lottando affinché la legge fosse imposta.
In sostanza, le associazioni di padre separati sembrano delle “nuove famiglie” nelle quali il “Presidente” ritrova il ruolo di “Padre” e tende a contrapporsi al “Giudice” con iniziative destinate a gestire le regole che il giudice deve utilizzare per gestire i problemi della famiglia.
La lotta per il “Condiviso” ha, da questo punto di vista, un aspetto molto interessante, che supporta la lettura che diamo del conflitto attuale tra il ruolo sociale del “Giudice” (che tende ad intromettersi nelle relazioni private per fissarne le regole, esautorando il padre come figura che abbia una qualche importanza nella vita dei figli), e quella del “Padre”, che tende, specularmente, a imporre al Giudice le regole che dovrà utilizzare nel proprio lavoro per gestire i problemi familiari.
L’aspetto di cui diciamo è che la “lotta” portata avanti per il “condiviso” dalle associazioni di genitori separati sembra essere davvero una lotta speculare al ruolo del giudice, di cui si cerca di limitare l’invadenza imponendogli le regole gradite ai padri separati, in questo senso quasi esprimendo una vera e propria competizione col giudice (competizione che, come dall’articolo già citato, si osserva -nelle associazioni di genitori separati- anche ad altri livelli e verso quasi tutte le figure professionali che intervengono nei procedimenti giudiziari).
L’aspetto curioso di tale lotta per il condiviso è che queste associazioni hanno solo cercato di “imporre” al Giudice una legge che indicasse al Giudice come comportrsi nei procedimenti di separazione, e -a conti fatti- hanno preferito ottenere la vittoria del “Condiviso” piuttosto che porsi, come punto predominante, quello di far lievitare e divenir determinante una cultura della Mediazione (prospettando ad esempio percorsi mediativi prima dell’ingresso in Tribunale, ipotesi in studio solo adesso), che portasse anche ad una degiuridicizzazione del contenzioso separativo (che potrebbe essere pensato anche come percorso gestito, in caso di conflitto, nello studio dello psichiatra o dello psicoterapeuta).
In sintesi, anche le associazioni di padri separati hanno preferito lottare per ottener che le loro idee trionfassero in Tribunale, ma non lottato per uscire dal Tribunale.
Di parere però diverso è ad esempio Fabio Nestola, che così esprime il proprio punto di vista:
“La mediazione era presente, nero su bianco, già 10 anni fa, a partire dalle proposte di legge del 2004. Poi è stata cassata da Paniz prima di arrivare alla versione definitiva del 2006, ma non certo per volere delle associazioni. Il proposito, inoltre, di portare fuori dal tribunale ciò che non è materia da tribunale, è un pilastro di diverse associazioni. Non è corretto generalizzare [In riferimento proprio a questo articolo e a quanto poc’anzi espresso – N.d.R.]. Alcuni, è vero, hanno una visione limitata ai “diritti dei padri”, ma altri hanno spostato da anni l’ottica in direzione dei diritti negati della prole.”
In sostanza, per quanto ci riguarda, stiamo dicendo che i padri separati -riconosciutisi e riconosciuti in un gruppo sociale in qualche modo omogeneo hanno tentato di contrapporsi simmetricamente alla figura del “Giudice”, propugnando una legge che costringesse il “Giudice” ad utilizzare le loro regole, ma non hanno mai tentato di sviluppare percorsi culturali estranei alla stanza del “Giudice” ed al suo ruolo.
Non hanno cioè messo minimamente discussione le radici sociali e antropologiche di questo sistema di gestione del conflitto, ma hanno cercato di rispondere con un “legge” ad un’altra legge, ma non di modificare le premesse per e attraverso cui si genera la gestione del conflitto coniugale.
Le soluzioni a cui sono giunti i “Padri Separati” sembrano implicare cioè che la prospettiva di fondo che ne ha orientato l’emergere nasce da una visione speculare e simmetrica prossima ad un contrapporsi (e dunque ad un conflitto), che non un tentativo di superare le alternative che portano a quel conflitto (come ad esempio sarebbe accaduto sviluppando la prospettiva di degiuridicizzare del tutto il percorso di separazione, almeno fino al momento della presa d’atto da parte di un giudice -o anche di un notaio- delle condizioni di separazione).
Da questo punto di vista, possiamo infatti dire che lo stesso “Affido Condiviso” appare essere l’altra faccia di una medaglia che assegna ad una regola anonimizzante e omologante, algebrizzante si potrebbe dire, la regolazione di qualcosa -l’educazione dei figli e i loro rapporti con i genitori- che dovrebbe essere il risultato di una elaborazione ogni volta diversa.
Con la lotta per il “Condiviso”, in sintesi, il “Padre Separato”ha cercato di contrapporsi al “Giudice” mutuandone radici e modelli, ma non superandone la logica di regole uniformi e uniformizzanti.
Forse è solo un caso, ma le modalità di rapporto genitori-figli, previste dall’Affido Condiviso tolgono -in nome di una impossibile (a nostro avviso) parità di rapporti (che diventa solo aritmetica dei giorni) – specificità e caratterizzazione a ogni legame genitore-figlio.
A nostro avviso, la soluzione è invece in tutt’altra logica: percorsi -anche lunghi, e nel caso psicoterapici- di elaborazione del conflitto in assenza dei quali si passa a provvedimenti giudiziari sanzionatori, ma che portino ad un emergere specifico delle regole della singola coppia.
Per tornare indietro e riprendere dall’inizio il discorso di questo antagonismo tra Giudice e Padre, possiamo dire che tale situazione ci sembra essere -tanto per restare in tema- proprio quella di una forma di mobbing reciproco, nel quale:
– Il “Giudice” (come ruolo socio-antropologico) tenta di estromettere il “Padre” (o, anche, il “Genitore”) dalla gestione della sua “prole”; mentre invece, a sua volta:
– il “Padre” (o, anche, il “Genitore”) tenta di estromettere il “Giudice” dalla gestione del suo “lavoro”, condizionandolo nel come operare attraverso le proprie “sentenze”.
Ciò implica -nella nostra lettura- un dato abbastanza interessante quanto importante: nella dinamica in questione si ritrova una transazione mobbizzante come strumento di difesa e gestione da interferenze terza del frutto del proprio operare nel mondo. In definitiva, i due ruoli sociali (il “Padre” ed il “Giudice” ) lottano per escludersi a vicenda dalla gestione di regole fondamentali per l’esistere di entrambi.
A nostro avviso, comunque, il risultato che ci si doveva aspettare da un simile contrapporsi è esattamente quello arrivato: la legge sul “Condiviso” è passata, ma non è stata applicata.
Invece di una soluzione del problema, si è cioè generato solo un nuovo problema, che altro non è che una ulteriore evoluzione del vecchio conflitto fra le figure del “Giudice” (che non applica la legge imposta dai padri separati), e quella del “Padre” (che non riconosce al Giudice l’autorità per dettar regole alle relazioni padre-figlio).
Da questo punto di vista, si potrebbe addirittura sostenere che si tratta del conflitto tra due figure autoritarie e maschili che lottano edipicamente per il possesso della “Madre” o, se la si vuol vedere da un altro punto di vista, per poter imporre ciascuno il proprio potere all’altro proprio in tema di rapporti con i figli.
A sostegno di questa ipotesi abbiamo due dati, a nostro avviso abbastanza dirimenti: la pressoché totale assenza di punibilità dei casi di “mobbing genitoriale”, e il fatto che l’elusione degli obblighi di frequentazione genitore-figli stabiliti dal giudici non sono considerati atti lesivi della integrità psicofisica del minore -come la letteratura scientifica di fatto li ritiene- ma elusione alle disposizioni del giudice e punite solo se dolose.
Al momento, la legge n.54/2006 prevede effettivamente una possibilità di risarcimento del minore o dell’altro genitore in caso di inadempienze rispetto alle statuizioni giudiziarie, così come prevede una “sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”, ma tali provvedimenti risultano scarsamente applicati e comunque è sempre difficile dimostrare la sussistenza degli estremi per la loro applicazione.
Come noto, poi, e come diversi casi di cronaca dimostrano, la applicazione di un dispositivo giudiziario relativo alle frequentazioni genitore-figli è di fatto inapplicabile in caso di rifiuto del minore, quale che sia la motivazione di tale rifiuto.
Il tentativo di eseguire la sentenza con l’aiuto della Forza Pubblica è percepito come violazione di diritti fondamentali del minore (come recenti casi di cronaca dimostrano), mentre la Cassazione ha recentemente espresso la convinzione che la cosiddetta Sindrome di Alienazione Genitoriale non debba essere utilizzata per dirimere problemi di interruzione di frequentazioni e contatti genitore-figli, dal momento che -a dire della Suprema Corte- si tratta di una patologia non ancora accettata dal consesso scientifico.
Discuteremo oltre tale problematica, passando ora ad esaminare il dato più rilevante a illustrazione e -a nostro avviso conferma- di quanto sino ad ora espresso.
Tale dato è quello relativo alla punibilità del genitore che impedisce all’altro genitore di avere col proprio figlio i contatti stabiliti dal giudice.
Il profilo penale relativo a tali comportamenti è quello della mancata esecuzione dolosa delle disposizioni di un Giudice:
Articolo 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
E’ allora evidente che il bene tutelato non sono né la genitorialità né il diritto di un minore ad avere stabili e significative relazioni con entrambi i propri genitori, ma è l’autorità del magistrato, autorità che evidentemente sovrasta per importanza i diritti dei genitori e quelli dei figli ad avere stabilità e continuità di rapporti.
Per quanto ci riguarda, è qui una delle dimostrazioni che la tendenza del Diritto e quella della Giustizia, in tema di famiglia e rapporti genitoriali, è quella di sostituire figure, ruoli, e regole della famiglia con le proprie figure, i propri ruoli, le proprie regole.
Se così non fosse, infatti, impedire ad un figlio di aveva normali contatti con il proprio padre o la propria madre verrebbe considerato una lesione ai suoi diritti (e a quelli dei suoi genitori) e non certo all’autorità del Giudice che ha disposto le regole. E’ qui, in sostanza, che vi è la prova di come il “Giudice” nella nostra cultura stia cercando di diventare anche “capo-famiglia” e non semplice arbitro e garante di controversie individuali.
Far rientrare i comportamenti di ostacolo alle frequentazioni genitore-figli nella fattispecie della mancata esecuzione dolosa delle disposizioni di un Giudice, indica con grande chiarezza che per il Diritto e la Giustizia l’autorità dei genitori, i loro diritti, i diritti dei figli ad avere regolari relazioni con i propri genitori e dunque una crescita stabile nell’ambito di relazioni stabili e significative, hanno solo un’importanza secondaria e, comunque, al cospetto dell’autorità del Giudice, devono oscurarsi.
Conseguentemente, come vedremo nel paragrafo seguente, si ha l’emergere di uno dei problemi più significativi e importanti relativo ai sistemi para-familiari a transazione mobbizzante: il mobbing genitoriale non viene punito che molto raramente. Il che implica però un dato molto significativo: il Diritto e la Giustizia, dopo aver voluto “occupare” la famiglia con le proprie regole e le proprie figure (giudici, consulenti, assistenti sociali, ecc.), non riescono a gestire un’“isola” così lontana dalla propria realtà, e riescono solo a creare contesti che tendono ad implodere con regole e modalità tutte paradossali.
Una delle chiavi operative più importanti della transazione mobbizzante nei sistemi para-familiari che germinano in seguito all’immersione di una coppia in separazione nella conflittualità giudiziaria, è infatti l’uso della Giustizia per impedire alla Giustizia di gestire la famiglia.
Da questo punto di vista, è infatti abbastanza interessante notare come una delle tattiche più frequenti di mobbizzazione è proprio il ricorso fraudolento, o comunque eminentemente vendicativo e ritorsivo, quando non calunnioso, allo strumento giudiziario -potendosi arrivare a quello che è stato con efficacia definito “stalking giudiziario”- il quale paralizza o devia del tutto l’esecuzione dei dispositivi giudiziari già espressi dal Tribunale.
Il c.d. “stalking giudiziario” appare dunque essere una strategia assolutamente perversamente paradossale, e, da questo punto di vista, quasi una rilettura “diabolica” di alcune strategie terapeutiche fondate sul paradosso di esasperare il sintomo anziché contrapporcisi.
Ciò, d’altra parte, rende però ancor più evidente un dato: la Giustizia si lascia utilizzare contro sé stessa pur di rimanere a dettar le regole della vita dei genitori.
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